Question Generation Prompt

Document: Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002)
Log Type: Prompt Sent
Timestamp: 2026-06-12 22:03:01
Provider: GOOGLE AI / Model: gemini-2.5-pro
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Full Prompt Content:
Sei un esperto giuridico specializzato nella legislazione italiana. Analizza il seguente documento legale e genera domande pertinenti che gli utenti potrebbero avere sul suo contenuto.

🎯 OBIETTIVO CRITICO: Copri QUANTI PIÙ capitoli/articoli possibile del documento. Hai a disposizione 100.000 token per la risposta - USALI IN MODO EFFICIENTE per coprire TUTTI i capitoli!

⚡ STRATEGIA DI MASSIMIZZAZIONE:
- Inizia SUBITO a generare domande, senza introduzioni
- Esamina il documento SISTEMATICAMENTE dall'inizio alla fine
- NON fermarti finché non hai coperto TUTTI i capitoli o raggiunto il limite di 500 capitoli
- Se il documento ha più di 500 capitoli, dai priorità ai più importanti
- CONTINUA a generare domande anche se ritieni che la risposta stia diventando lunga

ISTRUZIONI:
1. CATEGORIZZAZIONE DOCUMENTO: Per prima cosa analizza il documento e classificalo in una delle categorie predefinite. Questa è una parte OBBLIGATORIA della risposta.
2. Genera domande specifiche e pertinenti in lingua italiana
3. Ogni domanda deve riferirsi a una sezione specifica del documento
4. Evita domande generiche come "Di cosa tratta questa legge?" - usa il titolo specifico del documento
5. MOLTO IMPORTANTE: Le domande devono essere formulate dal punto di vista di un utente che cerca attraverso L'INTERA banca dati legale, NON solo in questo documento. Formula domande generali che potrebbero trovare risposta in più documenti.
6. NON INCLUDERE il nome della sezione/articolo nel testo della domanda (es. NON "Cosa dice l'Art. 23?" o "secondo la Sezione 4.2")
7. NON USARE espressioni che si riferiscono specificamente a questo documento (es. NON "in questo quadro normativo", "in questa legge", "menzionato qui")
8. INCLUDI SEMPRE il contesto specifico su COSA tratta il documento nella domanda (es. "sanzioni per la violazione delle norme ambientali" invece di solo "sanzioni")
9. IMPORTANTE: Gli elementi sono numerati con attributi: <p n1>, <h2 n2>, <div n3> ecc. Usa questi numeri per i riferimenti
10. ESTREMAMENTE IMPORTANTE: NON SELEZIONARE MAI UN SINGOLO ELEMENTO (s=e)! Per documenti con articoli, includi L'INTERO ARTICOLO nella tua selezione (dal titolo dell'articolo all'inizio dell'articolo successivo). NON selezionare solo un comma dell'articolo! Seleziona sotto-parti solo se l'articolo è molto lungo e tratta argomenti multipli distinti.
11. ESTREMAMENTE IMPORTANTE: Assicurati che la RISPOSTA COMPLETA alla domanda si trovi ALL'INTERNO degli elementi selezionati (tra l'elemento di inizio "s" e l'elemento di fine "e"). NON selezionare solo la zona dove si trova la risposta - includi TUTTI gli elementi che contengono l'informazione necessaria per rispondere alla domanda! Seleziona sempre un INTERVALLO di elementi (s < e).
12. MOLTO IMPORTANTE: Per il campo "a", usa SEMPRE la sezione/articolo specifico del contenuto del documento dove si trova l'informazione (es. "Art. 1", "Capo I", "2.1. Fasi di elaborazione", "DISPOSIZIONI GENERALI"), NON il titolo del documento!

GUIDA ALLA CATEGORIZZAZIONE:
- daily_relevant_law: Leggi fondamentali che stabiliscono regole generali per i cittadini (codici, leggi quadro)
- daily_relevant_regulation: Norme di attuazione, regolamenti, decreti che dettagliano come si applicano le leggi
- daily_relevant_procedure: Guide procedurali, istruzioni di compilazione, passaggi da seguire
- decision_salary: Decisioni specifiche su stipendi, indennità, maggiorazioni
- decision_approval: Approvazioni puntuali di misure, progetti, investimenti
- decision_modification: Modifiche di atti normativi esistenti
- decision_other: Altri tipi di decisioni amministrative puntuali

ESEMPI DI BUONE DOMANDE:
- "Quali sono i requisiti per ottenere la patente di guida?"
- "Quali sanzioni si applicano per il mancato rispetto delle norme di tutela ambientale?"
- "Come si calcola il termine di prescrizione per i reati di corruzione?"
- "Quali documenti sono necessari per l'autorizzazione di attività industriali con impatto ambientale?"
- "Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro nell'edilizia?"
- "Quali norme sono rilevanti per la tutela dell'ambiente?"
- "Quali sono i requisiti per la costituzione di una società?"

ESEMPI DI DOMANDE DA EVITARE:
- "Di cosa tratta questo documento?" (troppo generica)
- "Cosa dice la legge?" (non specifica)
- "È importante questo articolo?" (soggettiva)
- "Cosa prevede l'Art. 15 sulle sanzioni?" (include il riferimento all'articolo)
- "Quali sono gli obblighi secondo la Sezione 4.2?" (include il riferimento alla sezione)
- "Quali argomenti sono trattati nella sezione DISPOSIZIONI GENERALI?" (troppo generica, non specifica di quale guida/legge)
- "Quali sono le sanzioni?" (manca il contesto - sanzioni per cosa?)
- "Quali documenti sono necessari?" (manca il contesto - documenti per quale procedura?)
- "Quale legge sulla tutela ambientale è citata in questo quadro normativo?" (riferimento specifico al documento)
- "Quali sono le disposizioni di questa legge sulle imposte?" (usa "questa legge")
- "Quali modifiche apporta questo decreto?" (usa "questo decreto")

FORMATO RISPOSTA - TABELLA MARKDOWN:

🚫 IMPORTANTE: NON usare il formato JSON! NON restituire un oggetto JSON con un array "questions"!
✅ Usa SOLO il formato di tabella markdown descritto qui sotto!

PRIMA, nelle prime due righe della tua risposta, scrivi:
DOCUMENT_CATEGORY: [una delle categorie sopra]
CATEGORY_REASON: [breve spiegazione del perché hai scelto questa categoria]

POI, genera una tabella markdown con la seguente struttura:

Per ogni capitolo/sezione, aggiungi prima una riga di capitolo con colspan=3:
| **CAPITOLO/SEZIONE** |   |   |

Poi aggiungi le righe con le domande per quel capitolo:
| start | end | domanda |
|-------|-----|---------|
| numero | numero | il testo della domanda completa |

ESEMPIO DI OUTPUT:

DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regolamento tecnico che dettaglia l'applicazione di norme generali

| **Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione del regolamento** |   |   |
| start | end | domanda |
|-------|-----|---------|
| 1 | 5 | Quali sono gli obiettivi principali del regolamento tecnico per la tutela dell'ambiente? |
| 1 | 5 | In quali situazioni si applica il regolamento tecnico di tutela ambientale? |
| 3 | 5 | Quali categorie di attività sono escluse dall'applicazione del regolamento di tutela ambientale? |

| **Art. 2 - Definizioni** |   |   |
| start | end | domanda |
|-------|-----|---------|
| 6 | 15 | Come è definito l'inquinamento industriale nella legislazione ambientale? |
| 8 | 10 | Cosa si intende per "emissioni fuggitive" nel contesto della tutela ambientale? |
| 12 | 14 | Qual è la differenza tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi secondo la legislazione? |

| **Art. 23 - Sanzioni** |   |   |
| start | end | domanda |
|-------|-----|---------|
| 42 | 45 | Quali sono le sanzioni per la violazione delle norme di tutela ambientale? |
| 44 | 45 | In quali condizioni si applicano sanzioni maggiorate per l'inquinamento industriale? |
| 45 | 45 | Come viene sanzionata la recidiva in caso di violazione delle norme ambientali? |

ALLA FINE, aggiungi una riga separata:
ALL_CHAPTERS_COVERED: [true/false]

REGOLE IMPORTANTI:
- PER TUTTE LE SEZIONI: Genera ESATTAMENTE 2-4 domande per capitolo/articolo (MAI più di 4!)
- Preferisci 3 domande per un equilibrio ottimale
- Puoi restituire AL MASSIMO 500 capitoli/articoli in una singola risposta (limite rigido)
- Se il documento ha più di 500 capitoli/articoli, imposta "ALL_CHAPTERS_COVERED: false"
- NON ripetere capitoli per i quali esistono già domande (vedi l'elenco sotto se presente)
- PER DOCUMENTI CON ARTICOLI: Usa gli articoli come capitoli, con il formato "Art. X - Descrizione in 5 parole"
- SELEZIONE ARTICOLI: Per ogni domanda, seleziona L'INTERO ARTICOLO (tutti gli elementi dall'inizio dell'articolo all'articolo successivo)
- ECCEZIONE: Seleziona solo una parte dell'articolo SOLO se l'articolo è molto lungo e contiene argomenti multipli distinti
- VERIFICA SEMPRE: La risposta completa a ogni domanda deve trovarsi negli elementi selezionati (tra start ed end)
- PROSPETTIVA DELL'UTENTE: Tutte le domande devono essere formulate come se l'utente cercasse attraverso l'intera banca dati legale, non solo in questo documento
- IMPORTANTE: Genera almeno 2 domande per capitolo/articolo, ma MAI più di 4

💪 TECNICHE DI MASSIMIZZAZIONE DELLA COPERTURA:
1. **Massima efficienza**: Per ogni capitolo, genera ESATTAMENTE 3 domande (non 2, non 4) per massimizzare il numero di capitoli coperti
2. **Senza pause**: NON fermarti dopo pochi capitoli - CONTINUA finché copri TUTTO il documento
3. **Percorso completo**: Elabora OGNI capitolo/articolo in ordine, senza saltarne nessuno
4. **Uso completo dei token**: Hai 100.000 token - usali TUTTI se necessario per coprire tutti i capitoli
5. **Mentalità di completezza**: Immagina di essere valutato in base alla PERCENTUALE di capitoli coperti (obiettivo: 100%)

ESEMPI DI SELEZIONE:
- Per un articolo completo: Se "Art. 5" inizia all'elemento n15 e "Art. 6" inizia all'elemento n35, seleziona start=15, end=34 per includere tutto l'Art. 5
- Per un comma specifico (solo se l'articolo è molto lungo): Se la risposta specifica si trova tra n20-n25 di un articolo molto lungo, puoi selezionare solo start=20, end=25

ESEMPIO CONCRETO - NON selezionare un singolo elemento:
Se hai la struttura:
<h3 n42>Art. 23 - Sanzioni per inquinamento</h3>
<p n43>(1) Il mancato rispetto delle norme di tutela ambientale è punito con una sanzione da 5.000 a 10.000 euro.</p>
<p n44>(2) Nei casi gravi, la sanzione può essere aumentata fino a 50.000 euro.</p>
<p n45>(3) La recidiva è punita con il doppio della sanzione prevista.</p>
<h3 n46>Art. 24 - Procedura di applicazione</h3>

Per la domanda "Quali sono le sanzioni per la violazione delle norme di tutela ambientale?":
❌ SBAGLIATO: start=43, end=43 (un solo elemento)
✅ CORRETTO: start=42, end=45 (tutto l'articolo, incluso il titolo e tutti i commi)

INFORMAZIONI DOCUMENTO:
Titolo: Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002)
Tipo documento: DPR

CONTENUTO DEL DOCUMENTO (con elementi numerati):
<body>
<h4 n1>Art. 1</h4>
<p n2>(Oggetto)</p>
<p n3>Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, ((...)) delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.</p>
<h4 n4>Art. 2</h4>
<p n5>(Ambito di applicazione)</p>
<p n6>Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.</p>
<p n7>Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.</p>
<h4 n8>Art. 3</h4>
<p n9>(Definizioni)</p>
<p n10>"magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;</p>
<p n11>"magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;</p>
<p n12>"magistrato onorario" e' il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;</p>
<p n13>"giudice popolare" e' il componente non togato nei collegi di assise;</p>
<p n14>"esperto" e' il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;</p>
<p n15>"ufficio giudiziario" e' l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;</p>
<p n16>"ufficio" e' l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;</p>
<p n17>"ufficio finanziario" e' l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;</p>
<p n18>"funzionario addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;</p>
<p n19>"ufficiale giudiziario" e' la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);</p>
<p n20>"notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;</p>
<p n21>"ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge;</p>
<p n22>"processo" e' qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;</p>
<p n23>"processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale militare;</p>
<p n24>"amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;</p>
<p n25>"annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;</p>
<p n26>"prenotazione a debito" e' l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;</p>
<p n27>"anticipazione" e' il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile;</p>
<p n28>"sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;</p>
<p n29>"sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</p>
<p n30>"concessionario" e' il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p>
<p n31>Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 recante: "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173. Si trascrive il testo dell'art. 4: "Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.".</p>
<h4 n32>Art. 4</h4>
<p n33>(Anticipazione delle spese)</p>
<p n34>Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>
<p n35>Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. .bil;</p>
<p n36>Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 694, comma 1, del codice di procedura penale: "1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.". - Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si veda la nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 76: "Art. 76. (Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna). - 1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.".</p>
<h4 n37>Art. 5</h4>
<p n38>(Spese ripetibili e non ripetibili)</p>
<p n39>le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;</p>
<p n40>le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;</p>
<p n41>le spese e le indennita' per i testimoni;</p>
<p n42>gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ((ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;))</p>
<p n43>le indennita' di custodia;</p>
<p n44>le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;</p>
<p n45>le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;</p>
<p n46>le spese straordinarie;</p>
<p n47>le spese di mantenimento dei detenuti;</p>
<p n48>le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.</p>
<p n49>le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;</p>
<p n50>le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.</p>
<p n51>Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.</p>
<h4 n52>Art. 6</h4>
<p n53>(Remissione del debito)</p>
<p n54>Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.</p>
<p n55>Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p>
<p n56>La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.</p>
<p n57>Note all'art. 6: - Si trascrive l'art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario: "8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.".</p>
<h4 n58>Art. 7</h4>
<p n59>(Rogatorie all'estero)</p>
<p n60>Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.</p>
<p n61>Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all'art. 5.</p>
<h4 n62>Art. 8</h4>
<p n63>(Onere delle spese)</p>
<p n64>Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.</p>
<p n65>Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.</p>
<h4 n66>Art. 8-bis</h4>
<p n67>(( (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui e' parte il pubblico ministero).)) ((</p>
<p n68>Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo e' parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.</p>
<p n69>Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.)) ((95))</p>
<p n70>--------------</p>
<p n71>AGGIORNAMENTO (95)</p>
<p n72>Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".</p>
<h4 n73>Art. 9</h4>
<p n74>(Contributo unificato)</p>
<p n75>E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, (( . . . )) nel processo amministrativo ((e nel processo tributario)) , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.</p>
<p n76>((1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.))</p>
<p n77>((27))</p>
<p n78>-------------</p>
<p n79>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n80>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."</p>
<h4 n81>Art. 10 - (L) Esenzioni</h4>
<p n82>Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (27)</p>
<p n83>Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.</p>
<p n84>Non sono soggetti al contributo unificato ((i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V)) , del codice di procedura civile. (27) ((95))</p>
<p n85>COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.</p>
<p n86>COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.</p>
<p n87>La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.</p>
<p n88>Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. (26) (27)</p>
<p n89>-------------</p>
<p n90>AGGIORNAMENTO (26)</p>
<p n91>Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto che, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione, fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha introdotto il comma 6-bis al presente articolo.</p>
<p n92>-------------</p>
<p n93>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n94>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."</p>
<p n95>--------------</p>
<p n96>AGGIORNAMENTO (95)</p>
<p n97>Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".</p>
<h4 n98>Art. 11</h4>
<p n99>(Prenotazione a debito del contributo unificato)</p>
<p n100>Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.</p>
<h4 n101>Art. 12</h4>
<p n102>(Azione civile nel processo penale)</p>
<p n103>L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e' soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo la condanna generica del responsabile.</p>
<p n104>Se e' chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.</p>
<h4 n105>Art. 13 - (L) Importi</h4>
<p n106>euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile; (27) (95)</p>
<p n107>euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice, (27) (95)</p>
<p n108>euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; (27)</p>
<p n109>euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; (27)</p>
<p n110>euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;(27)</p>
<p n111>euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; (27)</p>
<p n112>euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000. (27)</p>
<p n113>Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. (30)</p>
<p n114>Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. (31)</p>
<p n115>Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. (34) 1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile. (81) (84) (95)</p>
<p n116>Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30. (40)(95)</p>
<p n117>((Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto e' pari a 600 euro. Il contributo e' dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda e' proposta congiuntamente nel medesimo giudizio)).</p>
<p n118>Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.</p>
<p n119>Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.</p>
<p n120>Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. (27)</p>
<p n121>Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'. (27) (95)</p>
<p n122>COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. (27)</p>
<p n123>Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 851. (27)</p>
<p n124>Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).</p>
<p n125>per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;</p>
<p n126>per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;</p>
<p n127>per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800; (34)</p>
<p n128>per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; (34)</p>
<p n129>in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (27) (34) 6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.</p>
<p n130>COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.</p>
<p n131>euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;</p>
<p n132>euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;</p>
<p n133>euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;</p>
<p n134>euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;</p>
<p n135>euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;</p>
<p n136>euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. (27)</p>
<p n137>gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;</p>
<p n138>gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;</p>
<p n139>gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;</p>
<p n140>gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.</p>
<p n141>-------------</p>
<p n142>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n143>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 14) che "A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10".</p>
<p n144>-------------</p>
<p n145>AGGIORNAMENTO (30)</p>
<p n146>La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 28, comma 3, lettera a)) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".</p>
<p n147>-------------</p>
<p n148>AGGIORNAMENTO (31)</p>
<p n149>Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".</p>
<p n150>---------------</p>
<p n151>AGGIORNAMENTO (34)</p>
<p n152>La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge." Nel modificare il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 29) che "Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione".</p>
<p n153>-------------</p>
<p n154>AGGIORNAMENTO (40)</p>
<p n155>Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.</p>
<p n156>---------------</p>
<p n157>AGGIORNAMENTO (81)</p>
<p n158>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n159>---------------</p>
<p n160>AGGIORNAMENTO (84)</p>
<p n161>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n162>--------------</p>
<p n163>AGGIORNAMENTO (95)</p>
<p n164>Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023".</p>
<h4 n165>Art. 14 - (L) Obbligo di pagamento</h4>
<p n166>La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.</p>
<p n167>La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, ((secondo comma)), del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (40)</p>
<p n168>Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.</p>
<p n169>La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. 3.1. ((Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non puo' essere iscritta a ruolo se non e' versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge)).</p>
<p n170>Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (27)</p>
<p n171>Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste.</p>
<p n172>-------------</p>
<p n173>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n174>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".</p>
<p n175>-------------</p>
<p n176>AGGIORNAMENTO (40)</p>
<p n177>Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.</p>
<h4 n178>Art. 15</h4>
<p n179>(( (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). )) ((</p>
<p n180>Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.</p>
<p n181>Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.</p>
<h4 n182>Art. 16 - (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato</h4>
<p n183>In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.</p>
<p n184>In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.</p>
<p n185>((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)). (67)</p>
<p n186>---------------</p>
<p n187>AGGIORNAMENTO (67)</p>
<p n188>Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 62, comma 1-bis) che "Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato".</p>
<h4 n189>Art. 17</h4>
<p n190>(Variazione degli importi)</p>
<p n191>Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.</p>
<p n192>Nota all'art. 17: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 si veda nota alle premesse.</p>
<h4 n193>Art. 18</h4>
<p n194>(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)</p>
<p n195>Agli atti e provvedimenti del processo penale ((, con la sola esclusione dei certificati penali,)) non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (27)</p>
<p n196>La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. (32)</p>
<p n197>-------------</p>
<p n198>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n199>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".</p>
<p n200>-------------</p>
<p n201>AGGIORNAMENTO (32)</p>
<p n202>Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 6, comma 5-duodecies) che "L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonche' le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la disciplina sull'imposta di bollo".</p>
<h4 n203>Art. 18-bis - (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche)</h4>
<p n204>Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il contributo e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto. (81) ((84))</p>
<p n205>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.</p>
<p n206>Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.</p>
<p n207>Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------------- AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n208>---------------</p>
<p n209>AGGIORNAMENTO (84)</p>
<p n210>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<h4 n211>Art. 19</h4>
<p n212>(Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)</p>
<p n213>Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.</p>
<h4 n214>Art. 20</h4>
<p n215>(Indennita' di trasferta)</p>
<p n216>L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.</p>
<p n217>L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione dell'atto.</p>
<p n218>L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<h4 n219>Art. 21</h4>
<p n220>(Calcolo delle distanze)</p>
<p n221>Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.</p>
<p n222>Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.</p>
<h4 n223>Art. 22</h4>
<p n224>(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)</p>
<p n225>Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.</p>
<h4 n226>Art. 23</h4>
<p n227>(Diritti)</p>
<p n228>Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.</p>
<h4 n229>Art. 24</h4>
<p n230>(Indennita' di trasferta)</p>
<p n231>Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennita' di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.</p>
<h4 n232>Art. 25</h4>
<p n233>((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))</p>
<h4 n234>Art. 26</h4>
<p n235>(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)</p>
<p n236>L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.</p>
<p n237>Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.</p>
<p n238>L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.</p>
<h4 n239>Art. 27</h4>
<p n240>(Notificazioni a richiesta delle parti)</p>
<p n241>Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.</p>
<p n242>Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.</p>
<h4 n243>Art. 28</h4>
<p n244>(Contestualita' di trasferte)</p>
<p n245>L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.</p>
<h4 n246>Art. 29</h4>
<p n247>(Diritti)</p>
<p n248>Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p>
<h4 n249>Art. 30</h4>
<p n250>(Anticipazioni forfettarie ((...)) all'erario nel processo civile) ((95))</p>
<p n251>La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalita' di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (81) (84)</p>
<p n252>L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.</p>
<p n253>---------------</p>
<p n254>AGGIORNAMENTO (81)</p>
<p n255>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n256>---------------</p>
<p n257>AGGIORNAMENTO (84)</p>
<p n258>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n259>--------------</p>
<p n260>AGGIORNAMENTO (95)</p>
<p n261>Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".</p>
<h4 n262>Art. 31</h4>
<p n263>(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)</p>
<p n264>Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.</p>
<p n265>Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.</p>
<h4 n266>Art. 32</h4>
<p n267>(Notificazioni a richiesta delle parti)</p>
<p n268>Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. (81) ((84))</p>
<p n269>--------------</p>
<p n270>AGGIORNAMENTO (81)</p>
<p n271>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n272>---------------</p>
<p n273>AGGIORNAMENTO (84)</p>
<p n274>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<h4 n275>Art. 33</h4>
<p n276>(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)</p>
<p n277>Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.</p>
<p n278>Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.</p>
<p n279>Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.</p>
<p n280>Se agli ufficiali giudiziari competono piu' indennita' di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita' di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.</p>
<h4 n281>Art. 34</h4>
<p n282>(Importo dei diritti)</p>
<p n283>per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;</p>
<p n284>per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;</p>
<p n285>per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.</p>
<h4 n286>Art. 35</h4>
<p n287>(Importo dell'indennita' di trasferta)</p>
<p n288>fino a sei chilometri: euro 1,22;</p>
<p n289>fino a dodici chilometri: euro 2,25;</p>
<p n290>fino a diciotto chilometri: euro 3,06;</p>
<p n291>oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.</p>
<h4 n292>Art. 36</h4>
<p n293>(Maggiorazioni per l'urgenza)</p>
<p n294>I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.</p>
<p n295>Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita'.</p>
<p n296>Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.</p>
<p n297>La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta' delle parti.</p>
<h4 n298>Art. 37</h4>
<p n299>(Diritto di esecuzione)</p>
<p n300>per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;</p>
<p n301>per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;</p>
<p n302>per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.</p>
<h4 n303>Art. 38</h4>
<p n304>(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)</p>
<p n305>Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.</p>
<h4 n306>Art. 39</h4>
<p n307>(Spese di spedizione)</p>
<p n308>Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p n309>i compensi, anche forfettizzati;</p>
<p n310>le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;</p>
<p n311>le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.</p>
<h4 n312>Art. 40</h4>
<p n313>(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)</p>
<p n314>Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.</p>
<p n315>Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.</p>
<p n316>L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.</p>
<p n317>((</p>
<p n318>Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.</p>
<p n319>Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>
<p n320>))</p>
<h4 n321>Art. 41</h4>
<p n322>(Trasferte di magistrati professionali e onorari)</p>
<p n323>Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.</p>
<h4 n324>Art. 42</h4>
<p n325>(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)</p>
<p n326>Se il dibattimento e' tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.</p>
<h4 n327>Art. 43</h4>
<p n328>(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)</p>
<p n329>Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche' gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.</p>
<h4 n330>Art. 44</h4>
<p n331>(Trasferte degli ufficiali giudiziari)</p>
<p n332>All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.</p>
<p n333>Nota all'art. 44: - Si trascrive il testo degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26: "Art. 148. All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato all'anzianita' di servizio, concesso secondo le norme vigenti in materia agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.". "Art. 169. All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennita' fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio. Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148. Per la liquidazione della indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli artt. 150 e 152.".</p>
<h4 n334>Art. 45</h4>
<p n335>(Indennita' per testimoni residenti)</p>
<p n336>I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.</p>
<p n337>Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al giorno.</p>
<h4 n338>Art. 46</h4>
<p n339>(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)</p>
<p n340>Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.</p>
<p n341>Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio e' riferito alla localita' piu' vicina per cui esiste il servizio di linea.</p>
<p n342>Spetta, inoltre, l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennita' di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.</p>
<h4 n343>Art. 47</h4>
<p n344>(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)</p>
<p n345>Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni quattordici.</p>
<p n346>Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.</p>
<p n347>Nota all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario: "Art. 3. (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.". Nota all'art. 50 - Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".</p>
<h4 n348>Art. 48</h4>
<p n349>(Testimoni dipendenti pubblici)</p>
<p n350>Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.</p>
<h4 n351>Art. 49</h4>
<p n352>(Elenco delle spettanze)</p>
<p n353>Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.</p>
<p n354>Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.</p>
<h4 n355>Art. 50</h4>
<p n356>(Misura degli onorari)</p>
<p n357>La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>
<p n358>Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.</p>
<p n359>Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.</p>
<h4 n360>Art. 51</h4>
<p n361>(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)</p>
<p n362>Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto elle difficolta', della completezza e del pregio della prestazione fornita.</p>
<p n363>Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.</p>
<h4 n364>Art. 52</h4>
<p n365>(Aumento e riduzione degli onorari)</p>
<p n366>Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.</p>
<p n367>Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti ((di un terzo)).</p>
<h4 n368>Art. 53</h4>
<p n369>(Incarichi collegiali)</p>
<p n370>Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.</p>
<h4 n371>Art. 54</h4>
<p n372>(Adeguamento periodico degli onorari)</p>
<p n373>La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<h4 n374>Art. 55</h4>
<p n375>(Indennita' e spese di viaggio)</p>
<p n376>Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico.</p>
<p n377>Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.</p>
<p n378>Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.</p>
<p n379>Nota all'art. 55: - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. L'art. 15 cosi' recita: "Art. 15. (Dirigenti). - Art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e successivamente modificato dall'art. 10 del decreto 31 marzo 1998, n. 80; art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470. 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6. 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. 4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.".</p>
<h4 n380>Art. 56</h4>
<p n381>(Spese per l'adempimento dell'incarico)</p>
<p n382>Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.</p>
<p n383>Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.</p>
<p n384>Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.</p>
<p n385>Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.</p>
<h4 n386>Art. 57</h4>
<p n387>(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)</p>
<p n388>Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.</p>
<h4 n389>Art. 58</h4>
<p n390>(Indennita' di custodia)</p>
<p n391>Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione.</p>
<p n392>L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.</p>
<p n393>Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.</p>
<h4 n394>Art. 59</h4>
<p n395>(Tabelle delle tariffe vigenti)</p>
<p n396>Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.</p>
<p n397>Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.</p>
<p n398>Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.</p>
<p n399>Nota all'art. 59: - Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.</p>
<h4 n400>Art. 60</h4>
<p n401>(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)</p>
<p n402>Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p n403>i compensi, anche forfettizzati;</p>
<p n404>le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;</p>
<p n405>le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.</p>
<h4 n406>Art. 61</h4>
<p n407>(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)</p>
<p n408>Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.</p>
<p n409>Nota all'art. 61: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. Si trascrive il comma 2 dell'art. 41: "2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.".</p>
<h4 n410>Art. 62</h4>
<p n411>(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)</p>
<p n412>Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonche' gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.</p>
<h4 n413>Art. 63</h4>
<p n414>(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)</p>
<p n415>L'importo da corrispondere alle imprese private cui e' affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.</p>
<p n416>L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.</p>
<h4 n417>Art. 64</h4>
<p n418>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113))</p>
<h4 n419>Art. 65</h4>
<p n420>(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)</p>
<p n421>Ai giudici popolari spetta una indennita' di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.</p>
<p n422>L'indennita' e' aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.</p>
<p n423>Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.</p>
<p n424>Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennita' di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.</p>
<p n425>Al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennita' e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.</p>
<p n426>Note all'art. 65: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52, e' il seguente: "1. Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.".</p>
<h4 n427>Art. 66</h4>
<p n428>(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)</p>
<p n429>Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.</p>
<p n430>Nota all'art. 66: - Per il testo dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 273/1989, si veda nota all'art. 64.</p>
<h4 n431>Art. 67 - (L) Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza</h4>
<p n432>Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p n433>Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano ((le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 4,)), riferite ai magistrati di tribunale.</p>
<h4 n434>Art. 68</h4>
<p n435>(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)</p>
<p n436>Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni udienza, l'indennita' di euro 1,55.</p>
<p n437>Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p n438>Nota all'art. 68: - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 165/2001 vedi la nota all'art. 55.</p>
<h4 n439>Art. 69</h4>
<p n440>(Spese escluse)</p>
<p n441>la sepoltura dei detenuti;</p>
<p n442>la traduzione dei detenuti;</p>
<p n443>il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;</p>
<p n444>il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.</p>
<h4 n445>Art. 70</h4>
<p n446>(Spese straordinarie)</p>
<p n447>Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applichera', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzera' prezzari analoghi. Il decreto di pagamento e' disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.</p>
<h4 n448>Art. 71</h4>
<p n449>(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)</p>
<p n450>Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi degli articoli 165 e 168.</p>
<p n451>La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.</p>
<p n452>In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.</p>
<h4 n453>Art. 72</h4>
<p n454>(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)</p>
<p n455>L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.</p>
<h4 n456>Art. 73</h4>
<p n457>(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)</p>
<p n458>In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.</p>
<p n459>La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.</p>
<p n460>I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)</p>
<p n461>((</p>
<p n462>La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.</p>
<p n463>2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione))</p>
<h4 n464>Art. 73-bis</h4>
<p n465>(Termini per la richiesta di registrazione).</p>
<p n466>La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta ((entro trenta giorni)) dal passaggio in giudicato.</p>
<p n467>((1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73))</p>
<h4 n468>Art. 73-ter</h4>
<p n469>(( (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). )) ((</p>
<p n470>La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione)).</p>
<h4 n471>Art. 74</h4>
<p n472>(Istituzione del patrocinio)</p>
<p n473>E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p>
<p n474>E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. ((79))</p>
<p n475>---------------</p>
<p n476>AGGIORNAMENTO (79)</p>
<p n477>La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".</p>
<h4 n478>Art. 75</h4>
<p n479>(Ambito di applicabilita)</p>
<p n480>L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. ((79))</p>
<p n481>La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.</p>
<p n482>La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.</p>
<p n483>---------------</p>
<p n484>AGGIORNAMENTO (79)</p>
<p n485>La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".</p>
<h4 n486>Art. 76 - (L) Condizioni per l'ammissione</h4>
<p n487>Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.(7a) (17) (34a) (42) (46) (57) (72) (85) (86) (98)</p>
<p n488>Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.</p>
<p n489>Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p>
<p n490>Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p>
<p n491>Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (20) (83)</p>
<p n492>La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, ((575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata,)) 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.</p>
<p n493>Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. (56) ((101))</p>
<p n494>-------------</p>
<p n495>AGGIORNAMENTO (7a)</p>
<p n496>Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato in euro 9.723,84."</p>
<p n497>-------------</p>
<p n498>AGGIORNAMENTO (17)</p>
<p n499>Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16."</p>
<p n500>--------------</p>
<p n501>AGGIORNAMENTO (20)</p>
<p n502>La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".</p>
<p n503>--------------</p>
<p n504>AGGIORNAMENTO (34a)</p>
<p n505>Il Decreto 2 luglio 2012 (in G.U. 25/10/2012, n. 250) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33."</p>
<p n506>--------------</p>
<p n507>AGGIORNAMENTO (42)</p>
<p n508>Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro 11.369,24".</p>
<p n509>--------------</p>
<p n510>AGGIORNAMENTO (46)</p>
<p n511>Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".</p>
<p n512>--------------</p>
<p n513>AGGIORNAMENTO (56)</p>
<p n514>La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata»".</p>
<p n515>-------------</p>
<p n516>AGGIORNAMENTO (57)</p>
<p n517>Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82".</p>
<p n518>-------------</p>
<p n519>AGGIORNAMENTO (72)</p>
<p n520>Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".</p>
<p n521>-------------</p>
<p n522>AGGIORNAMENTO (83)</p>
<p n523>La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 3 novembre 2022, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2022, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)".</p>
<p n524>-------------</p>
<p n525>AGGIORNAMENTO (85)</p>
<p n526>Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93".</p>
<p n527>-------------</p>
<p n528>AGGIORNAMENTO (86)</p>
<p n529>Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".</p>
<p n530>-------------</p>
<p n531>AGGIORNAMENTO (98)</p>
<p n532>Il Decreto 22 aprile 2025 (in G.U. 11/07/2025, n. 159), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato a euro 13.659,64".</p>
<p n533>---------------</p>
<p n534>AGGIORNAMENTO (101)</p>
<p n535>La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale»".</p>
<h4 n536>Art. 77</h4>
<p n537>(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)</p>
<p n538>I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<h4 n539>Art. 78</h4>
<p n540>(Istanza per l'ammissione)</p>
<p n541>L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.</p>
<p n542>L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita'. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p n543>Nota all'art. 78: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 38, comma 3: "3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".</p>
<h4 n544>Art. 79</h4>
<p n545>(Contenuto dell'istanza)</p>
<p n546>la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;</p>
<p n547>le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;</p>
<p n548>una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76;</p>
<p n549>l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.</p>
<p n550>Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. ((74))</p>
<p n551>Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.</p>
<p n552>--------------</p>
<p n553>AGGIORNAMENTO (74)</p>
<p n554>La Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/2021, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilita' a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilita', una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione".</p>
<h4 n555>Art. 80</h4>
<p n556>(( (Nomina del difensore) )) ((</p>
<p n557>Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.</p>
<p n558>Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p>
<p n559>Colui che e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.</p>
<h4 n560>Art. 81</h4>
<p n561>(( (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) )) ((</p>
<p n562>L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.</p>
<p n563>attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;</p>
<p n564>assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;</p>
<p n565>iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.</p>
<p n566>E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.</p>
<p n567>L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.</p>
<h4 n568>Art. 82</h4>
<p n569>(Onorario e spese del difensore)</p>
<p n570>L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</p>
<p n571>Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale.</p>
<p n572>Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p>
<h4 n573>Art. 83</h4>
<p n574>(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p>
<p n575>L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.</p>
<p n576>La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. ((79))</p>
<p n577>Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p>
<p n578>Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.</p>
<p n579>---------------</p>
<p n580>AGGIORNAMENTO (79)</p>
<p n581>La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".</p>
<h4 n582>Art. 84</h4>
<p n583>(Opposizione al decreto di pagamento)</p>
<p n584>Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.</p>
<h4 n585>Art. 85</h4>
<p n586>(Divieto di percepire compensi o rimborsi)</p>
<p n587>Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.</p>
<p n588>Ogni patto contrario e' nullo.</p>
<p n589>La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.</p>
<h4 n590>Art. 86</h4>
<p n591>(Recupero delle somme da parte dello Stato)</p>
<p n592>Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.</p>
<h4 n593>Art. 87</h4>
<p n594>(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)</p>
<p n595>Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.</p>
<p n596>Nota all'art. 87: - La legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92. Si trascrive il testo dell'art. 20: "Art. 20. - 1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio. 2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere: a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonche' i requisiti, le modalita' e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) i presupposti, le modalita' e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio. 3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunita' dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la piu' ampia possibilita' di accesso. 5. Il Ministero della giustizia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilita' a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".</p>
<h4 n597>Art. 88</h4>
<p n598>(Controlli da parte della Guardia di finanza)</p>
<p n599>Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.</p>
<h4 n600>Art. 89</h4>
<p n601>(Norme di attuazione)</p>
<p n602>Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.</p>
<p n603>Nota all'art. 89: - Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".</p>
<h4 n604>Art. 90</h4>
<p n605>(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)</p>
<p n606>Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.</p>
<h4 n607>Art. 91</h4>
<p n608>(Esclusione dal patrocinio)</p>
<p n609>per ((...)) il condannato ((con sentenza definitiva)) di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;</p>
<p n610>se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.</p>
<h4 n611>Art. 92</h4>
<p n612>(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)</p>
<p n613>Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p>
<h4 n614>Art. 93 - (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente</h4>
<p n615>L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)). 3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.</p>
<h4 n616>Art. 94</h4>
<p n617>(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)</p>
<p n618>In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.</p>
<p n619>In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.</p>
<p n620>Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.</p>
<h4 n621>Art. 95</h4>
<p n622>(Sanzioni)</p>
<p n623>La falsita' o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.</p>
<h4 n624>Art. 96 - (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio</h4>
<p n625>Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione ((. . .)) il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.</p>
<p n626>Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto ((delle risultanze del casellario giudiziale,)) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.</p>
<p n627>Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.</p>
<p n628>Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.</p>
<h4 n629>Art. 97</h4>
<p n630>(Provvedimenti adottabili dal magistrato)</p>
<p n631>Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato.</p>
<p n632>Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.</p>
<p n633>Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.</p>
<p n634>Nota all'art. 97: - Il testo dell'art. 156 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 156. (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere. 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159.".</p>
<h4 n635>Art. 98</h4>
<p n636>(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)</p>
<p n637>Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonche' del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto magistrato.</p>
<p n638>L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.</p>
<p n639>Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.</p>
<h4 n640>Art. 99</h4>
<p n641>(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)</p>
<p n642>Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.</p>
<p n643>Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo.</p>
<p n644>Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.</p>
<p n645>L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>
<h4 n646>Art. 100</h4>
<p n647>(Nomina di un secondo difensore)</p>
<p n648>Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo' nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.</p>
<p n649>Nota all'art. 100: - La legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1998, n. 30. Note all'art. 108 - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 59, comma1, lett. a) e b): "1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione.". - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera e), e' il seguente: "1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) d) (omissis); e) le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.".</p>
<h4 n650>Art. 101</h4>
<p n651>(( (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) )) ((</p>
<p n652>Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.</p>
<p n653>Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.</p>
<h4 n654>Art. 102 - (L) Nomina del consulente tecnico di parte</h4>
<p n655>Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.</p>
<p n656>Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali. ((11))</p>
<p n657>---------------</p>
<p n658>AGGIORNAMENTO (11)</p>
<p n659>La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilita', per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete".</p>
<h4 n660>Art. 103</h4>
<p n661>(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)</p>
<p n662>Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.</p>
<h4 n663>Art. 104</h4>
<p n664>(Compenso dell'investigatore privato)</p>
<p n665>Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p>
<h4 n666>Art. 105</h4>
<p n667>(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)</p>
<p n668>Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.</p>
<h4 n669>Art. 106</h4>
<p n670>(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)</p>
<p n671>Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.</p>
<p n672>Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>
<h4 n673>Art. 106-bis</h4>
<p n674>(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).</p>
<p n675>Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. (39) ((53))</p>
<p n676>---------------</p>
<p n677>AGGIORNAMENTO (39)</p>
<p n678>La Corte Costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".</p>
<p n679>---------------</p>
<p n680>AGGIORNAMENTO (53)</p>
<p n681>La Corte Costituzioanle, con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dicgiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".</p>
<h4 n682>Art. 107</h4>
<p n683>(Effetti dell'ammissione)</p>
<p n684>Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.</p>
<p n685>Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.</p>
<p n686>le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;</p>
<p n687>le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;</p>
<p n688>le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;</p>
<p n689>le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;</p>
<p n690>l'indennita' di custodia;</p>
<p n691>l'onorario e le spese agli avvocati;</p>
<p n692>le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.</p>
<h4 n693>Art. 108</h4>
<p n694>(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)</p>
<p n695>il contributo unificato;</p>
<p n696>le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;</p>
<p n697>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p>
<p n698>l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.</p>
<h4 n699>Art. 109</h4>
<p n700>(Decorrenza degli effetti)</p>
<p n701>Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.</p>
<h4 n702>Art. 110</h4>
<p n703>(Pagamento in favore dello Stato)</p>
<p n704>Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p>
<p n705>Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p>
<p n706>Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p>
<h4 n707>Art. 111</h4>
<p n708>(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)</p>
<p n709>Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.</p>
<h4 n710>Art. 112 - (L) Revoca del decreto di ammissione</h4>
<p n711>se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;</p>
<p n712>se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;</p>
<p n713>se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorita' consolare;</p>
<p n714>d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.</p>
<p n715>Il magistrato puo' disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.</p>
<p n716>Competente a provvedere e' il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p>
<p n717>Copia del decreto e' comunicata all'interessato con le modalita' indicate nell'articolo 97.</p>
<h4 n718>Art. 113 - (L) Ricorso avverso il decreto di revoca</h4>
<p n719>((</p>
<p n720>Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.</p>
<p n721>))</p>
<h4 n722>Art. 114</h4>
<p n723>(Effetti della revoca)</p>
<p n724>La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.</p>
<p n725>Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.</p>
<h4 n726>Art. 115 - (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia</h4>
<p n727>L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. ((Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.))</p>
<h4 n728>Art. 115-bis</h4>
<p n729>(( (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). )) ((1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche' all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita. 2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata)).</p>
<h4 n730>Art. 116</h4>
<p n731>(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)</p>
<p n732>L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.</p>
<p n733>Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.</p>
<h4 n734>Art. 117</h4>
<p n735>(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)</p>
<p n736>L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p>
<p n737>Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.</p>
<h4 n738>Art. 118</h4>
<p n739>(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)</p>
<p n740>L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p>
<p n741>Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.</p>
<p n742>Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.</p>
<h4 n743>Art. 119</h4>
<p n744>(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)</p>
<p n745>Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.</p>
<h4 n746>Art. 120</h4>
<p n747>(Ambito di applicabilita)</p>
<p n748>La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.</p>
<h4 n749>Art. 121</h4>
<p n750>(Esclusione dal patrocinio)</p>
<p n751>L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.</p>
<h4 n752>Art. 122</h4>
<p n753>(Contenuto integrativo dell'istanza)</p>
<p n754>L'istanza contiene, a pena di inammissibilita', le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.</p>
<h4 n755>Art. 123</h4>
<p n756>(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)</p>
<p n757>Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.</p>
<h4 n758>Art. 124</h4>
<p n759>(Organo competente a ricevere l'istanza)</p>
<p n760>L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.</p>
<p n761>Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p>
<h4 n762>Art. 125</h4>
<p n763>(Sanzioni)</p>
<p n764>Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.</p>
<p n765>Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).</p>
<h4 n766>Art. 126</h4>
<p n767>(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)</p>
<p n768>Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.</p>
<p n769>Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.</p>
<p n770>Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.</p>
<h4 n771>Art. 127</h4>
<p n772>(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)</p>
<p n773>Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.</p>
<p n774>Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.</p>
<p n775>Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.</p>
<p n776>La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.</p>
<h4 n777>Art. 128</h4>
<p n778>(Obbligo a carico del difensore)</p>
<p n779>Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.</p>
<p n780>Nota all'art. 128: - Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile: "Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181.".</p>
<h4 n781>Art. 129</h4>
<p n782>(Nomina del consulente tecnico di parte)</p>
<p n783>Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.</p>
<h4 n784>Art. 130</h4>
<p n785>(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</p>
<p n786>Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'. (80) ((102))</p>
<p n787>---------------</p>
<p n788>AGGIORNAMENTO (80)</p>
<p n789>La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 1 luglio 2022, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".</p>
<p n790>---------------</p>
<p n791>AGGIORNAMENTO (102)</p>
<p n792>La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre - 2 dicembre 2025, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 03/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".</p>
<h4 n793>Art. 130-bis</h4>
<p n794>(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).</p>
<p n795>Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, ((il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne da' atto nel provvedimento decisorio)).</p>
<p n796>All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.</p>
<p n797>Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>
<h4 n798>Art. 131</h4>
<p n799>(Effetti dell'ammissione al patrocinio)</p>
<p n800>Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>
<p n801>il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27)</p>
<p n802>l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; (27)</p>
<p n803>le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;</p>
<p n804>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p>
<p n805>l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p>
<p n806>i diritti di copia.</p>
<p n807>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). (65) ((95))</p>
<p n808>gli onorari e le spese dovuti al difensore;</p>
<p n809>le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</p>
<p n810>le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</p>
<p n811>le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</p>
<p n812>le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</p>
<p n813>le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p>
<p n814>Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a</p>
<p n815>-------------</p>
<p n816>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n817>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".</p>
<p n818>-------------</p>
<p n819>AGGIORNAMENTO (65)</p>
<p n820>La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale ell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennita' dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non e' possibile la ripetizione», anziche' direttamente anticipati dall'erario".</p>
<p n821>--------------</p>
<p n822>AGGIORNAMENTO (195)</p>
<p n823>Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".</p>
<h4 n824>Art. 132</h4>
<p n825>(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)</p>
<p n826>Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.</p>
<h4 n827>Art. 133</h4>
<p n828>(Pagamento in favore dello Stato)</p>
<p n829>Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.</p>
<h4 n830>Art. 134</h4>
<p n831>(Recupero delle spese)</p>
<p n832>Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.</p>
<p n833>La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.</p>
<p n834>Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario e' nullo.</p>
<p n835>Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.</p>
<p n836>Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.</p>
<p n837>Nota all'art. 134: - Per il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile, si veda la nota all'art. 128.</p>
<h4 n838>Art. 135</h4>
<p n839>(Norme particolari per alcuni processi)</p>
<p n840>Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.</p>
<p n841>Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.</p>
<p n842>Nota all'art. 135: - Si trascrivono gli artt. 50, secondo e terzo comma, 2755 e 2770 del codice civile: "Art. 50. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). - (Omissis). Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. (Omissis).". "Art. 2755. (Spese per atti conservativi o di espropriazione). I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.". "Art. 2770. (Crediti per atti conservativi o di espropriazione). I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".</p>
<h4 n843>Art. 136</h4>
<p n844>(Revoca del provvedimento di ammissione)</p>
<p n845>Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.</p>
<p n846>Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.</p>
<p n847>La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.</p>
<h4 n848>Art. 137</h4>
<p n849>(Ambito temporale di applicabilita)</p>
<p n850>Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e' disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.</p>
<h4 n851>Art. 138</h4>
<p n852>(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)</p>
<p n853>Presso ogni commissione tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.</p>
<p n854>Nota all'art. 138: - Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413): "2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.".</p>
<h4 n855>Art. 139</h4>
<p n856>(Funzioni della commissione)</p>
<p n857>Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.</p>
<p n858>I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.</p>
<h4 n859>Art. 140</h4>
<p n860>(Nomina del difensore)</p>
<p n861>Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.</p>
<p n862>Nota all'art. 140: Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.</p>
<h4 n863>Art. 141</h4>
<p n864>(Onorario e spese del difensore)</p>
<p n865>L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.</p>
<p n866>Nota all'art. 141: Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.</p>
<h4 n867>Art. 142</h4>
<p n868>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23))</p>
<h4 n869>Art. 143</h4>
<p n870>(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)</p>
<p n871>gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;</p>
<p n872>le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;</p>
<p n873>le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;</p>
<p n874>i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (64) ((97))</p>
<p n875>La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.</p>
<p n876>---------------</p>
<p n877>AGGIORNAMENTO (64)</p>
<p n878>La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".</p>
<p n879>---------------</p>
<p n880>AGGIORNAMENTO (97)</p>
<p n881>La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 24 aprile 2025, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 30/04/2025, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".</p>
<h4 n882>Art. 144</h4>
<p n883>(Processo in cui e' parte un fallimento)</p>
<p n884>Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. ((93))</p>
<p n885>---------------</p>
<p n886>AGGIORNAMENTO (93)</p>
<p n887>La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese".</p>
<h4 n888>Art. 145</h4>
<p n889>(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)</p>
<p n890>Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. ((87))</p>
<p n891>Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.((87))</p>
<p n892>Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualita', se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.((87))</p>
<p n893>--------------</p>
<p n894>AGGIORNAMENTO (87)</p>
<p n895>La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno - 27 luglio 2023, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;" [...] "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;" [...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno".</p>
<h4 n896>Art. 146</h4>
<p n897>(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)</p>
<p n898>Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>
<p n899>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p>
<p n900>l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p>
<p n901>il contributo unificato;</p>
<p n902>i diritti di copia.</p>
<p n903>le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;</p>
<p n904>le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;</p>
<p n905>le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;</p>
<p n906>le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (7)</p>
<p n907>Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.</p>
<p n908>Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. ((93))</p>
<p n909>---------------</p>
<p n910>AGGIORNAMENTO (7)</p>
<p n911>La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 3/5/2006, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore."</p>
<p n912>---------------</p>
<p n913>AGGIORNAMENTO (93)</p>
<p n914>La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata".</p>
<h4 n915>Art. 147</h4>
<p n916>(( (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). )) ((</p>
<p n917>In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.)) ((61))</p>
<p n918>---------------</p>
<p n919>AGGIORNAMENTO (61)</p>
<p n920>Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 366, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".</p>
<h4 n921>Art. 148</h4>
<p n922>(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)</p>
<p n923>Nella procedura dell'eredita' giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>
<p n924>il contributo unificato;</p>
<p n925>i diritti di copia.</p>
<p n926>le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;</p>
<p n927>le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;</p>
<p n928>le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. ((73))</p>
<p n929>Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.</p>
<p n930>---------------</p>
<p n931>AGGIORNAMENTO (73)</p>
<p n932>La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 30 aprile 2021, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 05/05/2021, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario".</p>
<h4 n933>Art. 149</h4>
<p n934>(Raccordo)</p>
<p n935>La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.</p>
<h4 n936>Art. 150</h4>
<p n937>(( (Restituzione di beni sequestrati). )) ((</p>
<p n938>La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.</p>
<p n939>La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.</p>
<p n940>Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.</p>
<p n941>Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.</p>
<h4 n942>Art. 151</h4>
<p n943>(( (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). )) ((</p>
<p n944>Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.</p>
<p n945>Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.</p>
<p n946>La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.</p>
<p n947>Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.</p>
<p n948>L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.</p>
<p n949>Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.</p>
<p n950>Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.</p>
<h4 n951>Art. 152</h4>
<p n952>(Vendita)</p>
<p n953>La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.</p>
<p n954>Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.</p>
<p n955>Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.</p>
<h4 n956>Art. 153</h4>
<p n957>(Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)</p>
<p n958>Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.</p>
<p n959>Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.</p>
<h4 n960>Art. 154</h4>
<p n961>(( (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). )) ((</p>
<p n962>Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.</p>
<p n963>Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.</p>
<p n964>Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo.</p>
<h4 n965>Art. 155</h4>
<p n966>(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)</p>
<p n967>Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>
<p n968>il contributo unificato;</p>
<p n969>i diritti di copia.</p>
<p n970>le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;</p>
<p n971>le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;</p>
<p n972>l'indennita' di custodia;</p>
<p n973>le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.</p>
<h4 n974>Art. 156</h4>
<p n975>(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)</p>
<p n976>le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;</p>
<p n977>le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;</p>
<p n978>l'indennita' di custodia;</p>
<p n979>le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato.</p>
<h4 n980>Art. 157</h4>
<p n981>(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)</p>
<p n982>In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.</p>
<p n983>L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.</p>
<p n984>Nota all'art. 157: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2. Si trascrive il testo dell'art. 48: "Art. 48. (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.".</p>
<h4 n985>Art. 158</h4>
<p n986>(Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)</p>
<p n987>il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27)</p>
<p n988>l'imposta di bollo nel processo contabile; (27)</p>
<p n989>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p>
<p n990>l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p>
<p n991>le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.</p>
<p n992>Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.</p>
<p n993>Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. ((100))</p>
<p n994>-------------</p>
<p n995>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n996>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".</p>
<p n997>---------------</p>
<p n998>AGGIORNAMENTO (100)</p>
<p n999>Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".</p>
<h4 n1000>Art. 159</h4>
<p n1001>(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)</p>
<p n1002>Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.</p>
<h4 n1003>Art. 159-bis - (( (Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati).))</h4>
<p n1004>((1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.)) ((95))</p>
<p n1005>--------------</p>
<p n1006>AGGIORNAMENTO (95)</p>
<p n1007>Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".</p>
<h4 n1008>Art. 160</h4>
<p n1009>(Funzioni sottoposte ad annotazioni)</p>
<p n1010>I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.</p>
<h4 n1011>Art. 161</h4>
<p n1012>(Elenco registri)</p>
<p n1013>registro delle spese pagate dall'erario;</p>
<p n1014>registro delle spese prenotate a debito;</p>
<p n1015>registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.</p>
<h4 n1016>Art. 162</h4>
<p n1017>(Attivita' dell'ufficio)</p>
<p n1018>L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.</p>
<h4 n1019>Art. 163</h4>
<p n1020>(Determinazione dei modelli dei registri)</p>
<p n1021>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.</p>
<h4 n1022>Art. 164</h4>
<p n1023>(Rinvio)</p>
<p n1024>Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.</p>
<p n1025>Note all'art. 164: - Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2000, n. 225. - Il d.m. 24 maggio 2001 reca "Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.".</p>
<h4 n1026>Art. 165</h4>
<p n1027>(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)</p>
<p n1028>La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.</p>
<h4 n1029>Art. 166</h4>
<p n1030>(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)</p>
<p n1031>Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.</p>
<h4 n1032>Art. 167</h4>
<p n1033>(Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)</p>
<p n1034>Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.</p>
<p n1035>L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.</p>
<h4 n1036>Art. 168</h4>
<p n1037>(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)</p>
<p n1038>La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.</p>
<p n1039>Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.</p>
<p n1040>Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.</p>
<h4 n1041>Art. 168-bis</h4>
<p n1042>(Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime).</p>
<p n1043>La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.</p>
<p n1044>Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.</p>
<p n1045>Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.</p>
<p n1046>((3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280))</p>
<h4 n1047>Art. 169</h4>
<p n1048>(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)</p>
<p n1049>La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.</p>
<p n1050>Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.</p>
<h4 n1051>Art. 170</h4>
<p n1052>(Opposizione al decreto di pagamento) ((</p>
<p n1053>Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((29))</p>
<p n1054>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))</p>
<p n1055>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))</p>
<p n1056>----------------</p>
<p n1057>AGGIORNAMENTO (29)</p>
<p n1058>Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."</p>
<h4 n1059>Art. 171</h4>
<p n1060>(Effetti del decreto di pagamento)</p>
<p n1061>Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.</p>
<h4 n1062>Art. 172</h4>
<p n1063>(Responsabilita)</p>
<p n1064>I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarita' delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilita' amministrativa.</p>
<h4 n1065>Art. 173</h4>
<p n1066>(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)</p>
<p n1067>Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.</p>
<p n1068>Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.</p>
<p n1069>Nota all'art. 173: - Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2: "Art. 2. (Definizione di entrate). - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2.".</p>
<h4 n1070>Art. 174</h4>
<p n1071>(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)</p>
<p n1072>Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.</p>
<p n1073>Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.</p>
<h4 n1074>Art. 175</h4>
<p n1075>(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)</p>
<p n1076>Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento.</p>
<h4 n1077>Art. 176</h4>
<p n1078>(Modalita' di pagamento)</p>
<p n1079>Il pagamento e' effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore puo' chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.</p>
<p n1080>E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p n1081>E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p n1082>Note all'art. 176: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario: "Art. 13. (Estinzione dei titoli di spesa). - 1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo art. 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, puo' modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.". - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 2: "2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.".</p>
<h4 n1083>Art. 177</h4>
<p n1084>(Modello di pagamento)</p>
<p n1085>il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;</p>
<p n1086>i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;</p>
<p n1087>gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;</p>
<p n1088>l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;</p>
<p n1089>le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;</p>
<p n1090>gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente e' intestato a soggetto diverso dal beneficiario;</p>
<p n1091>gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;</p>
<p n1092>il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.</p>
<p n1093>Il modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.</p>
<p n1094>Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello e' trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonche' al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.</p>
<h4 n1095>Art. 178</h4>
<p n1096>(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)</p>
<p n1097>Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi e' soggetto all'imposta sul valore aggiunto.</p>
<p n1098>La fattura puo' essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilita' differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p n1099>Nota all'art. 178: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 6, quinto comma: "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni di cui al primo periodo.".</p>
<h4 n1100>Art. 179</h4>
<p n1101>(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)</p>
<p n1102>L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarita' formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o piu' di essi.</p>
<p n1103>L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.</p>
<p n1104>Se non e' possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.</p>
<h4 n1105>Art. 180</h4>
<p n1106>(Adempimenti dell'ufficio postale)</p>
<p n1107>L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.</p>
<p n1108>L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne da' comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.</p>
<h4 n1109>Art. 181</h4>
<p n1110>(Adempimenti del concessionario)</p>
<p n1111>Se l'accreditamento non puo' essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.</p>
<p n1112>Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.</p>
<p n1113>Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui e' pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.</p>
<p n1114>Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.</p>
<p n1115>Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.</p>
<h4 n1116>Art. 182</h4>
<p n1117>(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)</p>
<p n1118>Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.</p>
<p n1119>i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;</p>
<p n1120>i mancati accreditamenti, specificando se gia' risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;</p>
<p n1121>i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;</p>
<p n1122>la sottoscrizione del funzionario addetto.</p>
<p n1123>Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.</p>
<p n1124>Il prospetto riepilogativo e' trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.</p>
<p n1125>Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.</p>
<h4 n1126>Art. 183</h4>
<p n1127>(Regolazione e rimborso dei pagamenti)</p>
<p n1128>Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarita', anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.</p>
<p n1129>Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.</p>
<p n1130>Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.</p>
<p n1131>Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilita' speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.</p>
<p n1132>Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.</p>
<h4 n1133>Art. 184</h4>
<p n1134>(Versamento di ritenute e di imposte)</p>
<p n1135>Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonche' il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.</p>
<h4 n1136>Art. 185</h4>
<p n1137>(Aperture di credito)</p>
<p n1138>Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonche' secondo le modalita' previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.</p>
<p n1139>Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.</p>
<h4 n1140>Art. 186</h4>
<p n1141>(Funzionari delegati)</p>
<p n1142>I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.</p>
<h4 n1143>Art. 187</h4>
<p n1144>(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)</p>
<p n1145>Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.</p>
<p n1146>Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.</p>
<p n1147>Nota all'art. 187: - Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 14: "14. (Sanzioni per omesso o insufficiente versamento). - 1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.".</p>
<h4 n1148>Art. 188</h4>
<p n1149>(Compensi ai concessionari)</p>
<p n1150>Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.</p>
<p n1151>La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.</p>
<h4 n1152>Art. 189</h4>
<p n1153>(Compensi a Poste Italiane S.p.a)</p>
<p n1154>I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.</p>
<p n1155>i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;</p>
<p n1156>le modalita' e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;</p>
<p n1157>le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.</p>
<h4 n1158>Art. 190</h4>
<p n1159>(Determinazione delle regole tecniche telematiche)</p>
<p n1160>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.</p>
<p n1161>((1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato))</p>
<h4 n1162>Art. 191</h4>
<p n1163>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))</p>
<h4 n1164>Art. 192</h4>
<p n1165>(Modalita' di pagamento).</p>
<p n1166>Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))</p>
<p n1167>Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. (81) ((84))</p>
<p n1168>Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalita' del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))</p>
<p n1169>Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. (81) ((84))</p>
<p n1170>Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. (81) ((84))</p>
<p n1171>Se e' attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato e' corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. (81) ((84))</p>
<p n1172>Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.</p>
<p n1173>Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.</p>
<p n1174>Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.</p>
<p n1175>Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (50)</p>
<p n1176>-------------</p>
<p n1177>AGGIORNAMENTO (50)</p>
<p n1178>Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>
<p n1179>--------------</p>
<p n1180>AGGIORNAMENTO (81)</p>
<p n1181>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n1182>---------------</p>
<p n1183>AGGIORNAMENTO (84)</p>
<p n1184>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<h4 n1185>Art. 193</h4>
<p n1186>(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)</p>
<p n1187>I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.</p>
<p n1188>i compensi spettanti agli intermediari;</p>
<p n1189>le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme;</p>
<p n1190>le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;</p>
<p n1191>le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.</p>
<h4 n1192>Art. 194</h4>
<p n1193>(Ricevuta di versamento)</p>
<p n1194>l'ufficio giudiziario adito;</p>
<p n1195>le generalita' e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;</p>
<p n1196>le generalita' delle altre parti.</p>
<p n1197>In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.</p>
<p n1198>Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.</p>
<p n1199>Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.</p>
<p n1200>La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.</p>
<p n1201>Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.</p>
<h4 n1202>Art. 195</h4>
<p n1203>(Determinazione delle regole tecniche telematiche)</p>
<p n1204>Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.</p>
<p n1205>Nota all'art. 195: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all'art. 190.</p>
<h4 n1206>Art. 196</h4>
<p n1207>(Determinazione delle modalita' di pagamento)</p>
<p n1208>Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))</p>
<p n1209>---------------</p>
<p n1210>AGGIORNAMENTO (81)</p>
<p n1211>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n1212>---------------</p>
<p n1213>AGGIORNAMENTO (84)</p>
<p n1214>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<h4 n1215>Art. 197</h4>
<p n1216>(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)</p>
<p n1217>La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.</p>
<p n1218>A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84))</p>
<p n1219>Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.</p>
<p n1220>Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa con le modalita' previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese. (81) ((84))</p>
<p n1221>---------------</p>
<p n1222>AGGIORNAMENTO (81)</p>
<p n1223>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<p n1224>---------------</p>
<p n1225>AGGIORNAMENTO (84)</p>
<p n1226>Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".</p>
<h4 n1227>Art. 198</h4>
<p n1228>(Determinazione delle regole tecniche telematiche)</p>
<p n1229>Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.</p>
<p n1230>Nota all'art. 198: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all'art. 190.</p>
<h4 n1231>Art. 199</h4>
<p n1232>(Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)</p>
<p n1233>Le spese di viaggio e le indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.</p>
<h4 n1234>Art. 200</h4>
<p n1235>(Applicabilita' della procedura nel processo penale)</p>
<p n1236>Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ((...)) le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</p>
<h4 n1237>Art. 201</h4>
<p n1238>(Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)</p>
<p n1239>Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</p>
<h4 n1240>Art. 202</h4>
<p n1241>(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)</p>
<p n1242>Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.</p>
<h4 n1243>Art. 203</h4>
<p n1244>(Esclusione della procedura per alcuni processi)</p>
<p n1245>Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.</p>
<h4 n1246>Art. 204</h4>
<p n1247>(Recupero delle spese)</p>
<p n1248>Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche', nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.</p>
<p n1249>Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.</p>
<p n1250>Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.</p>
<p n1251>Note all'art. 204: - Per il decreto legislativo n. 231/2001, v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 69: "Art. 69. (Sentenza di condanna). - 1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.". Si riportano gli artt. 445 e 460 del codice di procedura penale: "Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.". "Art. 460. (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo; e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444; f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.".</p>
<h4 n1252>Art. 205</h4>
<p n1253>( ((Recupero intero, forfettizzato e per quota)) ) ((</p>
<p n1254>Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.</p>
<p n1255>Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 )).</p>
<p n1256>Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>
<p n1257>Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno.</p>
<p n1258>((</p>
<p n1259>Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.</p>
<p n1260>Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.</p>
<p n1261>2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo))</p>
<h4 n1262>Art. 206</h4>
<p n1263>(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)</p>
<p n1264>Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.</p>
<h4 n1265>Art. 207</h4>
<p n1266>(Recupero delle spese)</p>
<p n1267>Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.</p>
<h4 n1268>Art. 208</h4>
<p n1269>(Ufficio competente)</p>
<p n1270>per il processo civile, amministrativo ((...)) e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;</p>
<p n1271>per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)</p>
<p n1272>Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.</p>
<h4 n1273>Art. 209</h4>
<p n1274>(Ufficio competente per le spese di mantenimento)</p>
<p n1275>Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato e' stato ristretto.</p>
<h4 n1276>Art. 210</h4>
<p n1277>(Discarico automatico)</p>
<p n1278>Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>
<p n1279>Note all'art. 210: - Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1999: "3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 265, comma 3: "L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.".</p>
<h4 n1280>Art. 211</h4>
<p n1281>(Quantificazione dell'importo dovuto)</p>
<p n1282>In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali ((...)) per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.</p>
<p n1283>Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte. (12)</p>
<p n1284>---------------</p>
<p n1285>AGGIORNAMENTO (12)</p>
<p n1286>La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."</p>
<h4 n1287>Art. 212</h4>
<p n1288>(Invito al pagamento)</p>
<p n1289>Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ((. . . )), l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.</p>
<p n1290>Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, ((. . .)), l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.</p>
<p n1291>Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)</p>
<p n1292>----------------</p>
<p n1293>AGGIORNAMENTO (12)</p>
<p n1294>La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."</p>
<h4 n1295>Art. 213</h4>
<p n1296>(Iscrizione a ruolo)</p>
<p n1297>L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.((12))</p>
<p n1298>----------------</p>
<p n1299>AGGIORNAMENTO (12)</p>
<p n1300>La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."</p>
<h4 n1301>Art. 214</h4>
<p n1302>(Trasmissione di notizie)</p>
<p n1303>Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.</p>
<h4 n1304>Art. 215</h4>
<p n1305>(Sospensione amministrativa della riscossione)</p>
<p n1306>In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.</p>
<p n1307>Nota all'art. 215: - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.), cosi' recita: "Art. 28. (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo', con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".</p>
<h4 n1308>Art. 216</h4>
<p n1309>(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)</p>
<p n1310>In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.</p>
<p n1311>Nota all'art. 216: - Si trascrivono gli articoli 17, comma 6, e 26 del decreto legislativo. n. 112/1999: "17. (Remunerazione del servizio). - (Omissis). 6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto dei provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi.". "Art. 26. (Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite). - 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme. 2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore. 3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3. 5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.".</p>
<h4 n1312>Art. 217</h4>
<p n1313>(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)</p>
<p n1314>Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.</p>
<h4 n1315>Art. 218</h4>
<p n1316>(Dilazione o rateizzazione del credito)</p>
<p n1317>Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.</p>
<p n1318>Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.</p>
<h4 n1319>Art. 219</h4>
<p n1320>(Annullamento per irreperibilita)</p>
<p n1321>Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.</p>
<p n1322>Note all'art. 219: - L'art. 143 del codice di procedura civile cosi' recita: "Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.". - Per il regio decreto n. 827/1924, v. nota all'art. 210. Si trascrive il testo dell'art. 265: "Art. 265. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera c) del precedente art. 263, e' ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato. Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il conforme avviso della r. avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme voto del Consiglio di Stato. L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato. Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.</p>
<h4 n1323>Art. 220</h4>
<p n1324>(Annullamento per insussistenza)</p>
<p n1325>In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>
<p n1326>Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente.</p>
<p n1327>Nota all'art. 220: - Si riporta il testo dell'art. 267, primo comma, del regio decreto n. 827/1924: "Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la gia' seguita legale estinzione, o perche' indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.".</p>
<h4 n1328>Art. 221</h4>
<p n1329>(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)</p>
<p n1330>Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.</p>
<p n1331>Nota all'art. 221: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80. L'art. 338 cosi' recita: "Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti doganali). Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata. A tale pagamento e' obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".</p>
<h4 n1332>Art. 222</h4>
<p n1333>(Adempimento spontaneo)</p>
<p n1334>Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.</p>
<p n1335>Nota all'art. 222: - Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, vedi nota all'art. 3.</p>
<h4 n1336>Art. 223</h4>
<p n1337>(Riscossione mediante ruolo)</p>
<p n1338>Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.</p>
<p n1339>Note all'art. 223: - Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all'art. 215. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedi nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.</p>
<h4 n1340>Art. 224</h4>
<p n1341>(Riscossione coattiva)</p>
<p n1342>Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.</p>
<p n1343>Note all'art. 224: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all'art. 215 - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.</p>
<h4 n1344>Art. 225</h4>
<p n1345>(Esenzioni)</p>
<p n1346>Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.</p>
<p n1347>Note all'art. 225: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.</p>
<h4 n1348>Art. 226</h4>
<p n1349>(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)</p>
<p n1350>Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.</p>
<p n1351>Note all'art. 226: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all'art. 215</p>
<h4 n1352>Art. 227</h4>
<p n1353>(Concessionari)</p>
<p n1354>Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilita', la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potesta' legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonche' l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.</p>
<p n1355>Note all'art. 227: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208. - Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, v. nota all'art. 3. - Il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49). - Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123).</p>
<h4 n1356>Art. 227-bis</h4>
<p n1357>(( (Quantificazione dell'importo dovuto). )) ((</p>
<p n1358>La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.</p>
<h4 n1359>Art. 227-ter</h4>
<p n1360>(( (Riscossione mediante ruolo).</p>
<p n1361>Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.</p>
<p n1362>L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>
<h4 n1363>Art. 227-quater</h4>
<p n1364>(( (Norme applicabili). )) ((</p>
<p n1365>Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220)).</p>
<h4 n1366>Art. 228</h4>
<p n1367>(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)</p>
<p n1368>Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche all'estero.</p>
<p n1369>Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.</p>
<p n1370>Nota all'art. 228: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, v. nota alle premesse.</p>
<h4 n1371>Art. 229</h4>
<p n1372>(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)</p>
<p n1373>Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.</p>
<p n1374>Nota all'art. 229: - Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973: "Art. 12-bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".</p>
<h4 n1375>Art. 230</h4>
<p n1376>(Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)</p>
<p n1377>Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.</p>
<p n1378>Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.</p>
<p n1379>Nota all'art. 230: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, v. nota alle premesse.</p>
<h4 n1380>Art. 231</h4>
<p n1381>(Reiscrizione a ruolo)</p>
<p n1382>In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>
<p n1383>Nota all'art. 231: - Si trascrivono gli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999: "Art. 19. (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze. 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze; c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario; d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura. 3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni. 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.". "Art. 20. (Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attivita' di controllo sulla comunicazione di inesigibilita', ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere a), d) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni puo' produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e' ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo. 2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita del diritto al discarico. 3. In caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore. 4. Contro il provvedimento di diniego del discarico e' ammesso ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notifica. 5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, puo' reiscrivere a ruolo le somme gia' discaricate, purche' non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative. 6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.".</p>
<h4 n1384>Art. 232</h4>
<p n1385>(Dilazione e rateizzazione del pagamento)</p>
<p n1386>Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.</p>
<p n1387>Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.</p>
<p n1388>Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.</p>
<p n1389>In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.</p>
<p n1390>Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.</p>
<p n1391>Nota all'art. 232: - Si riportano gli artt. 21, commi 1 e 2, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973: "Art. 21. (Interessi per dilazione di pagamento). - Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. (Omissis).". "Art. 22. (Attribuzione degli interessi). - Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.".</p>
<h4 n1392>Art. 233</h4>
<p n1393>(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)</p>
<p n1394>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.</p>
<h4 n1395>Art. 234</h4>
<p n1396>(Riscossione delle spese)</p>
<p n1397>Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.</p>
<p n1398>Nota all'art. 234: - Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 157.</p>
<h4 n1399>Art. 235</h4>
<p n1400>(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)</p>
<p n1401>Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese ((...)) dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.</p>
<p n1402>Se l'invito al pagamento delle spese ((...)) si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.</p>
<p n1403>Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.</p>
<h4 n1404>Art. 236</h4>
<p n1405>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))</p>
<h4 n1406>Art. 237</h4>
<p n1407>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))</p>
<h4 n1408>Art. 238</h4>
<p n1409>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))</p>
<h4 n1410>Art. 238-bis</h4>
<p n1411>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))</p>
<h4 n1412>Art. 239</h4>
<p n1413>(Comunicazioni)</p>
<p n1414>Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.</p>
<h4 n1415>Art. 240</h4>
<p n1416>(Dilazione e rateizzazione del pagamento)</p>
<p n1417>Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.</p>
<p n1418>Nota all'art. 240: - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973: "Art. 19. (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. 2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. 4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.".</p>
<h4 n1419>Art. 241</h4>
<p n1420>(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)</p>
<p n1421>Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.</p>
<h4 n1422>Art. 242</h4>
<p n1423>(Raccordo)</p>
<p n1424>Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.</p>
<h4 n1425>Art. 243</h4>
<p n1426>(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)</p>
<p n1427>Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito((. . .)).</p>
<p n1428>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.</p>
<p n1429>Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.</p>
<h4 n1430>Art. 244</h4>
<p n1431>(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)</p>
<p n1432>Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.</p>
<h4 n1433>Art. 245</h4>
<p n1434>(Privilegi)</p>
<p n1435>In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.</p>
<h4 n1436>Art. 246</h4>
<p n1437>(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)</p>
<p n1438>La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.</p>
<p n1439>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.</p>
<p n1440>Nota all'art. 246: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 v. nota all'art. 190.</p>
<h4 n1441>Art. 247</h4>
<p n1442>(Ufficio competente)</p>
<p n1443>Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.</p>
<h4 n1444>Art. 248 - (R) Invito al pagamento</h4>
<p n1445>Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.</p>
<p n1446>Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.</p>
<p n1447>Nell'invito sono indicati il termine e le modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.</p>
<p n1448>((Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la societa' Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la societa' Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)). (67)</p>
<p n1449>-------------</p>
<p n1450>AGGIORNAMENTO (67)</p>
<p n1451>Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 62, comma 1-bis) che "Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato".</p>
<h4 n1452>Art. 249</h4>
<p n1453>(Norme applicabili)</p>
<p n1454>Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.</p>
<h4 n1455>Art. 250</h4>
<p n1456>(Esclusione del diritto di certificato)</p>
<p n1457>Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.</p>
<h4 n1458>Art. 251</h4>
<p n1459>(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)</p>
<p n1460>Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.</p>
<h4 n1461>Art. 252</h4>
<p n1462>(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)</p>
<p n1463>Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.</p>
<h4 n1464>Articolo 253</h4>
<p n1465>(Determinazione dell'importo e pagamento)</p>
<p n1466>L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.</p>
<h4 n1467>Art. 254</h4>
<p n1468>(Imposta di bollo)</p>
<p n1469>Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.</p>
<h4 n1470>Art. 255</h4>
<p n1471>(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)</p>
<p n1472>Nel processo contabile di responsabilita' e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.</p>
<p n1473>Nota all'art. 255: - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1998, n. 180 e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1998, n. 182.</p>
<h4 n1474>Art. 256</h4>
<p n1475>(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)</p>
<p n1476>Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.</p>
<h4 n1477>Art. 257</h4>
<p n1478>ART. 257(L) (Tassa fissa)</p>
<p n1479>Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.</p>
<p n1480>La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.</p>
<h4 n1481>Art. 258</h4>
<p n1482>(Modalita' di pagamento)</p>
<p n1483>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.</p>
<p n1484>Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.</p>
<p n1485>Le modalita' di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.</p>
<h4 n1486>Art. 259</h4>
<p n1487>(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)</p>
<p n1488>Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' gratuita.</p>
<p n1489>Nota all'art. 259: - La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173. L'art. 5, comma 3, cosi' recita: "3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e' dichiarato estinto.".</p>
<h4 n1490>Art. 260</h4>
<p n1491>((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)) ((27))</p>
<p n1492>-------------</p>
<p n1493>AGGIORNAMENTO (27)</p>
<p n1494>Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".</p>
<h4 n1495>Art. 261</h4>
<p n1496>(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)</p>
<p n1497>Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.</p>
<h4 n1498>Art. 262</h4>
<p n1499>(Diritto di copia)</p>
<p n1500>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.</p>
<h4 n1501>Art. 263</h4>
<p n1502>(Esenzione)</p>
<p n1503>Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.</p>
<p n1504>((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico))</p>
<h4 n1505>Art. 264</h4>
<p n1506>(Modalita' di pagamento)</p>
<p n1507>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.</p>
<p n1508>Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.</p>
<h4 n1509>Art. 265</h4>
<p n1510>(Contributo unificato)</p>
<p n1511>Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.</p>
<p n1512>Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.</p>
<p n1513>Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.</p>
<p n1514>Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.</p>
<p n1515>Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.</p>
<p n1516>Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.</p>
<p n1517>Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.</p>
<p n1518>Note all'art. 265: - La legge 24 dicembre 1976, n. 900, recante "Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8. - Per l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, v. nota all'art. 10. - La legge 10 maggio 2002, n. 91, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2002, n. 109.</p>
<h4 n1519>Art. 266</h4>
<p n1520>(Raccordo)</p>
<p n1521>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.</p>
<h4 n1522>Art. 267</h4>
<p n1523>(Diritto di copia senza certificazione di conformita)</p>
<p n1524>Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.</p>
<h4 n1525>Art. 268</h4>
<p n1526>(Diritto di copia autentica)</p>
<p n1527>Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.</p>
<p n1528>((</p>
<p n1529>Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>
<p n1530>))</p>
<h4 n1531>Art. 269</h4>
<p n1532>(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)</p>
<p n1533>Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.</p>
<p n1534>Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.</p>
<h4 n1535>Art. 269-bis</h4>
<p n1536>(( (Diritto di trasmissione con modalita' telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale).))</p>
<p n1537>((Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale e' dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico)).</p>
<h4 n1538>Art. 270</h4>
<p n1539>(Copia urgente su supporto cartaceo)</p>
<p n1540>Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.</p>
<h4 n1541>Art. 271</h4>
<p n1542>(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)</p>
<p n1543>Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.</p>
<h4 n1544>Art. 272</h4>
<p n1545>(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)</p>
<p n1546>Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, e' triplicato.</p>
<p n1547>Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.</p>
<p n1548>Note all'art. 272: - L'art. 164 del decreto legislativo. 28 luglio 1989, n. 271, cosi' recita: "Art. 164. (Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli). - 1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.". - L'art. 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, cosi' recita: "Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). - Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale e' tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicati. Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero. Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie, debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere puo' farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma.".</p>
<h4 n1549>Art. 273</h4>
<p n1550>(Diritto di certificato)</p>
<p n1551>per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10; (15) (40a) (45) (58) ((75))</p>
<p n1552>per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.(15) (40a) (45) (58) ((75))</p>
<p n1553>---------------</p>
<p n1554>AGGIORNAMENTO (15)</p>
<p n1555>Il Decreto 8 gennaio 2009 (in G.U. 06/02/2009, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e' aggiornato in euro 3,54".</p>
<p n1556>---------------</p>
<p n1557>AGGIORNAMENTO (40a)</p>
<p n1558>Il Decreto 10 marzo 2014 (in G.U. 18/04/2014, n. 91) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 3,68".</p>
<p n1559>---------------</p>
<p n1560>AGGIORNAMENTO (45)</p>
<p n1561>Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 30/06/2015, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, e' aggiornato in euro 3,84".</p>
<p n1562>---------------</p>
<p n1563>AGGIORNAMENTO (58)</p>
<p n1564>Il Decreto 4 luglio 2018 (in G.U. 26/07/2018, n. 172) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,87".</p>
<p n1565>---------------</p>
<p n1566>AGGIORNAMENTO (75)</p>
<p n1567>Il Decreto 9 luglio 2021 (in G.U. 3/08/2021, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,92".</p>
<h4 n1568>Art. 274</h4>
<p n1569>(Adeguamento periodico degli importi)</p>
<p n1570>La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<h4 n1571>Art. 275</h4>
<p n1572>(Onorari degli ausiliari del magistrato)</p>
<p n1573>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari e' disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.</p>
<p n1574>Note all'art. 275: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1988, n. 193. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), come modificato per la parte relativa agli importi dal d.m. 5 dicembre 1997, cosi' recita: "Art. 4. (Onorari commisurati al tempo). - Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.".</p>
<h4 n1575>Art. 276</h4>
<p n1576>(Determinazione dell'indennita' di custodia)</p>
<p n1577>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.</p>
<h4 n1578>Art. 277</h4>
<p n1579>(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)</p>
<p n1580>Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.</p>
<h4 n1581>Art. 278</h4>
<p n1582>(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)</p>
<p n1583>Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.</p>
<h4 n1584>Art. 279</h4>
<p n1585>(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)</p>
<p n1586>L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.</p>
<h4 n1587>Art. 280</h4>
<p n1588>(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)</p>
<p n1589>Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.</p>
<p n1590>L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.</p>
<p n1591>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.</p>
<p n1592>Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.</p>
<h4 n1593>Art. 281</h4>
<p n1594>(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)</p>
<p n1595>I crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.</p>
<h4 n1596>Art. 282</h4>
<p n1597>(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)</p>
<p n1598>Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.</p>
<h4 n1599>Art. 283</h4>
<p n1600>(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)</p>
<p n1601>Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.</p>
<p n1602>L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.</p>
<h4 n1603>Art. 284</h4>
<p n1604>(Raccordo)</p>
<p n1605>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.</p>
<h4 n1606>Art. 285</h4>
<p n1607>(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)</p>
<p n1608>Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.</p>
<p n1609>Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.</p>
<p n1610>Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.</p>
<p n1611>Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.</p>
<p n1612>Nota all'art. 285: - L'art. 165 del codice di procedura civile cosi' recita: "Art. 165. (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.".</p>
<h4 n1613>Art. 286</h4>
<p n1614>(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)</p>
<p n1615>Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.</p>
<h4 n1616>Art. 287</h4>
<p n1617>(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)</p>
<p n1618>Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.</p>
<p n1619>Nota all'art. 287: - Per il testo dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 229.</p>
<h4 n1620>Art. 288</h4>
<p n1621>(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)</p>
<p n1622>Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.</p>
<p n1623>L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<h4 n1624>Art. 289</h4>
<p n1625>((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207))</p>
<h4 n1626>Art. 290</h4>
<p n1627>(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)</p>
<p n1628>In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.</p>
<p n1629>Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.</p>
<p n1630>Nota all'art. 290: - L'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari), recita: "Con decreto del Ministro del tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.".</p>
<h4 n1631>Art. 291</h4>
<p n1632>ART. 291(L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)</p>
<p n1633>Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.</p>
<p n1634>I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</p>
<p n1635>Note all'art. 291: - Si trascrive il testo dell'art. 113 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi): "Art. 113. (Ripartizione delle multe e delle ammende). - Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.". - L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato. 15 dicembre 1947, n. 1511 (Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie), recita: "Art. 1. - Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, e riscosse dall'erario dello Stato, spetta, per una meta', con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, agli scopritori, e per l'altra meta' e' devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore. Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima meta' e' devoluta al Fondo di quiescenza del personale dell'Ufficio medesimo.". - Si trascrive l'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie): "Art. 1. - Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue: a) il 60 per cento all'Erario; b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori; c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento; d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono. Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore. Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.". - Si riporta l'art. 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi): "Art. 26. - Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.". - L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recita: "Art. 75. (Norme applicabili). - Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.". - Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' il seguente: "Art. 37. (Accertamento delle violazioni). - La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.". - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) cosi' recita: "Art. 10. (Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie). - L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.". - Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: "Art. 38. (Ripartizione delle sanzioni amministrative). Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.". - Si trascrive l'art. 337 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: "Art. 337. (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca). - Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per meta' all'erario. L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come segue: a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire cinquantamila per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza verra' versato al Fondo di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore; b) quaranta parti al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota e' devoluta al Fondo di assistenza per i finanzieri; c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 20 gennaio 1896; d) tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione; e) cinque parti, con un massimo di lire cinquemila, al ricevitore della dogana che ha la gestione della violazione. La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), e' devoluta agli enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori.". - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) cosi' recita: "Art. 70. (Norme applicabili). - Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decretol. 3 gennaio 1926, n. 63, e successive integrazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori con le modalita' previste con il decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.". - Si trascrive l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria): "Art. 30. (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione: a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione; b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti; c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a). 2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire. 3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511. 4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. 5. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario</p>
<h4 n1636>Art. 292 - (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari</h4>
<p n1637>In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ((le somme di cui all'articolo 291)) sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p n1638>Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.</p>
<h4 n1639>Art. 293</h4>
<p n1640>(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)</p>
<p n1641>Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.</p>
<p n1642>Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.</p>
<h4 n1643>Art. 294</h4>
<p n1644>(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)</p>
<p n1645>Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.</p>
<h4 n1646>Art. 295</h4>
<p n1647>(Rinvio per la copertura finanziaria)</p>
<p n1648>Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.</p>
<p n1649>Nota all'art. 295: - l'art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134, cosi' recita: "Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".</p>
<h4 n1650>Art. 296</h4>
<p n1651>(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)</p>
<p n1652>I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.</p>
<p n1653>Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.</p>
<h4 n1654>Art. 297</h4>
<p n1655>(Non applicabilita' di norme)</p>
<p n1656>Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.</p>
<p n1657>Nota all'art. 297: - Si trascrivono gli artt. 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: "Art. 18. (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.". "Art. 26. (Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi). - 1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo e' concessa in conformita' delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.".</p>
<h4 n1658>Art. 298</h4>
<p n1659>(Norme che restano abrogate)</p>
<p n1660>Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, gia' espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; - la legge 20 luglio 1922, n. 995, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, gia' espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291; - il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002; - l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, gia' espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, gia' espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; - l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - la legge 1 dicembre 1956, n. 1426, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002; - l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gia' espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.</p>
<h4 n1661>Art. 299 - (L) Abrogazioni di norme primarie</h4>
<p n1662>Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298; - la legge 26 agosto 1868, n. 4548; - la legge 8 agosto 1895, n. 556; - l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; - la legge 19 marzo 1911, n. 201; - l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486; - il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85; - del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249; - il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; - l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835; - il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059; - l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile); - del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma; - l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273; - gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161; - della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata; - l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553; - l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182; - gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283; - la legge 12 ottobre 1957, n. 978; - l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319; - del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145; - l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320; - la legge 13 luglio 1965, n. 836; - l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157; - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione"; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma; - del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29; ((- della legge 26 luglio 1975, n. 354: l'articolo 56,)) l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma; - la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57; - della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2; - la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4; - l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240; - l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184; - l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma; - l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67; - i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117; - del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695; - la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2; - la legge 8 marzo 1989, n. 89; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200; - la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134; - l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45; - del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2"; - del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; - della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate; - del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12; - del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; - della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205; - l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; - l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22; - l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330; - l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>
<h4 n1663>Art. 300</h4>
<p n1664>(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)</p>
<p n1665>Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".</p>
<p n1666>Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".</p>
<p n1667>Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".</p>
<p n1668>Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".</p>
<p n1669>Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".</p>
<p n1670>Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."</p>
<p n1671>Nota all'art. 300: - Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova formulazione: "Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri: 1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione; 2) ruolo dei ricorsi urgenti; 3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio; 4) registro per i processi verbali di udienza; 5) registro dei decreti del Presidente; 6) registro delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa. 7) registro dei ricorsi trattati col patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si veda la nota all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella nuova formulazione: "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si veda la nota all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella nuova formulazione: "Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito. (Comma abrogato). (Comma abrogato). "Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.". Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24, primo comma, nella nuova formulazione: "Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri: 1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza; 2) registro per i processi verbali di udienza; 3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa; 5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art. 73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione: "Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.". - Per il testo dell'art. 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella nuova formulazione si veda la nota all'art. 299.</p>
<h4 n1672>Art. 301 - (R) Abrogazioni di norme secondarie</h4>
<p n1673>Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "((dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; - il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.</p>
<h4 n1674>Art. 302 - (L) Entrata in vigore</h4>
<p n1675>Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002. TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA</p>
<table>
<tr><td>ARTICOLATO DEL TESTO UNICO</td><td>RIFERIMENTO PREVIGENTE</td></tr>
<tr><td>Articolo 1 (L) (Oggetto)</td></tr>
<tr><td>Articolo 2 (L) (Ambito di applicazione)</td></tr>
<tr><td>Articolo 3 (R) (Definizioni)</td></tr>
<tr><td>Articolo 4 (L) (Anticipazione delle spese)</td><td>Articolo 691, comma 1, codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili)</td><td>Articoli 1 e 4, regio decreto n. 2701/1865 e articoli 1 e 2, regio decreto n. 1071/1931, come modificato dal regio decreto n. 1493/1938</td></tr>
<tr><td>Articolo 6 (L) (Remissione del debito)</td><td>Articolo 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354</td></tr>
<tr><td>Articolo 7 (R) (Rogatorie all'estero)</td></tr>
<tr><td>Articolo 8 (L) (Onere delle spese)</td><td>Articolo 90, codice di procedura civile</td></tr>
<tr><td>Articolo 9 (L) (Contributo unificato)</td><td>Articolo 9, comma 2, della legge n. 488/1999, come modificato dalla legge n. 342/2000</td></tr>
<tr><td>Articolo 10 (L) (Esenzioni)</td><td>Articolo 9, comma 5, terzo periodo, e comma 8, della legge n. 488/99, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; Tabella 1, allegata alla l. n. 488/99, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91, comma 1, lett. a) e comma 5 bis, secondo periodo; articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato)</td><td>Articolo 9 comma 7, della legge n. 488/1999; articolo 9, comma 4, ultima parte, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 12 (L) (Azione civile nel processo penale)</td><td>Articolo 9, comma 4, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 13 (L) (Importi)</td><td>Articolo 9, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 488/99, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; tabella 1 allegata alla l. n. 488/99, commi 1, eccetto lett. a), 2, 3, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, eccetto il secondo periodo, e 5 ter, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 14 (L) (Obbligo di pagamento)</td><td>Articolo 9, comma 3 e comma 5, della legge n. 488/99, come rispettivamente sostituito e modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 15 (R) (Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)</td><td>Articolo 9, comma 5, ultimo periodo, e comma 5 bis, della legge n. 488/99, come modificata dal decretolegge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 16 (L) (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)</td><td>Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 17 (L) (Variazione degli importi)</td><td>Articolo 9, comma 6, della legge n. 488/1999</td></tr>
<tr><td>Articolo 18 (L) (Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)</td><td>Articolo 9, comma 1, legge n. 488/1999, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)</td></tr>
<tr><td>Articolo 20 (L) (Indennita' di trasferta)</td><td>Articolo142 e articolo 133, come modificato dall'articolo 1, legge n. 407/1984, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 21 (R) (Calcolo delle distanze)</td><td>Articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 22 (R) (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)</td></tr>
<tr><td>Articolo 23 (L) (Diritti)</td><td>Articolo 128 e articolo 142, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 24 (L) (Indennita' di trasferta)</td><td>Articolo 142, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 25 (L) (Importo dei diritti)</td><td>Articolo 142, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 26 (L) Indennita' di trasferta e spese di spedizione)</td><td>Articolo 142, commi da 6 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959) - importi aumentati dal D.P.R. n. 601/1996</td></tr>
<tr><td>Articolo 27 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)</td><td>Articolo 141, comma 1; articolo 128 - richiamato dall'art. 142, comma 4; articolo 133 - richiamato dall'art. 142, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 28 (L) (Contestualita' di trasferte)</td><td>Articolo 135, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 29 (L) (Diritti)</td><td>Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e deroga prevista dall'articolo 6, della legge n. 59 del 1979</td></tr>
<tr><td>Articolo 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)</td><td>Articolo 1, della legge n. 59/1979 e relativa tabella; articolo 134 comma 7, del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 e successive modificazioni - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile</td></tr>
<tr><td>Articolo 31 (L) (Indennita' di trasferta e spese di spedizione)</td><td>Articolo 6, comma 1, della legge n. 59/1979</td></tr>
<tr><td>Articolo 32 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)</td><td>Articolo 141, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 33 (L) (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)</td><td>Articolo 143, commi 1 e 2, e articolo 135, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 34 (L) (Importo dei diritti)</td><td>Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 35 (L) (Importo dell'indennita' di trasferta)</td><td>Articolo 133, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 - Importi aumentati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601</td></tr>
<tr><td>Articolo 36 (L) (Maggiorazioni per l'urgenza)</td><td>Articolo 136, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 37 (L) (Diritto di esecuzione)</td><td>Articolo 129, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 38 (L) (Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)</td><td>Articolo 133, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 39 (R) (Spese di spedizione)</td></tr>
<tr><td>Articolo 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)</td><td>Articolo 3 bis, della legge n. 525 del 1996</td></tr>
<tr><td>Articolo 41 (L) (Trasferte di magistrati professionali e onorari)</td><td>Articoli da 40 a 45 e articolo 49, del regio decreto n. 2701/1865 e art. 27, del regio decreto n. 1042/1923</td></tr>
<tr><td>Articolo 42 (L) (Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)</td><td>Articolo 1, n. 11, del regio decreto n. 2701/1865</td></tr>
<tr><td>Articolo 43 (L) (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)</td><td>Articoli da 40 a 45 e articolo 49, regio decreto n. 2701/1865; articolo 27, del regio decreto n. 1042/1923</td></tr>
<tr><td>Articolo 44 (L) (Trasferte degli ufficiali giudiziari)</td><td>Articolo 132, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 45 (L) (Indennita' per testimoni residenti)</td><td>Articolo 1, del regio decreto n. 1043 del 1923 e articolo 1, della legge n. 836 del 1965</td></tr>
<tr><td>Articolo 46 (L) (Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)</td><td>Articoli 2, 3 e 6, del regio decreto n. 1043 del 1923 e articolo 2, della legge n. 836 del 1965</td></tr>
<tr><td>Articolo 47 (L) (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)</td><td>Articolo 1 e articolo 4, regio decreto n. 1043/1923</td></tr>
<tr><td>Articolo 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici)</td><td>Articolo 5, regio decreto n. 1043/1923 e articolo 11, regio decreto n. 2701/1865</td></tr>
<tr><td>Articolo 49 (L) (Elenco delle spettanze)</td><td>Articoli 1, 2, 3, 4, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 50 (L) (Misura degli onorari)</td><td>Articolo 2 e articolo 4, della legge n. 319 del 1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)</td><td>Articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari)</td><td>Articoli 5 e 8, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 53 (L) (Incarichi collegiali)</td><td>Articolo 6, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari)</td><td>Articolo 10, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 55 (L) (Indennita' e spese di viaggio)</td><td>Articolo 9, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico)</td><td>Articolo 7, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)</td></tr>
<tr><td>Articolo 58 (L) (Indennita' di custodia)</td><td>Articoli 102, 103, 104 e 105, del regio decreto n. 2701 del 1865 e articolo 5, della legge n. 836 del 1965</td></tr>
<tr><td>Articolo 59 (L) (Tabelle delle tariffe vigenti)</td><td>Articolo 2, legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)</td></tr>
<tr><td>Articolo 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)</td></tr>
<tr><td>Articolo 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)</td></tr>
<tr><td>Articolo 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)</td></tr>
<tr><td>Articolo 64 (L) (Indennita' dei magistrati onorari)</td></tr>
<tr><td>Articolo 65 (L) (Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)</td><td>Articolo 36, della legge n. 287/1951, come sostituito dall'art. 1, legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'art. 12, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e come modificato dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448</td></tr>
<tr><td>Articolo 66 (L) (Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)</td><td>Articolo 1, legge n. 978/1957, come modificato dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448</td></tr>
<tr><td>Articolo 67 (L) (Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza)</td><td>Articolo 70, comma 9, della legge n. 354 del 1975</td></tr>
<tr><td>Articolo 68 (L) (Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie</td><td>Articolo 8, della legge n. 320/1963</td></tr>
<tr><td>Articolo 69 (L) (Spese escluse)</td><td>Articolo 2, regio decreto n. 2701/1865</td></tr>
<tr><td>Articolo 70 (L) (Spese straordinarie)</td><td>Articolo 109, regio decreto n. 2701/1865</td></tr>
<tr><td>Articolo 71 (L) (Domanda e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)</td><td>Articolo 17, regio decreto n. 2701/1865; articolo 27, comma 2, e articolo 24, regio decreto n. 1043/1923</td></tr>
<tr><td>Articolo 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)</td></tr>
<tr><td>Articolo 73 (R) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)</td></tr>
<tr><td>Articolo 74 (L) (Istituzione del patrocinio)</td><td>Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 75 (L) (Ambito di applicabilita')</td><td>Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15 sexies, comma 1, e 15 octiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 76 (L) (Condizioni per l'ammissione)</td><td>Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15 ter, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)</td><td>Articolo 3, comma 5, e articolo 15 ter, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 78 (L) (Istanza per l'ammissione)</td><td>Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo, e articolo 15 quater, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 79 (L) (Contenuto dell'istanza)</td><td>Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e articolo 15 quinquies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 80 (L) (Nomina del difensore)</td><td>Articolo 9, comma 1, articolo 15 duodecies, primo periodo, articolo 17 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)</td><td>Articolo 17 bis, commi da 2 a 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 82 (L) (Onorario e spese del difensore)</td><td>Articolo 12, comma 1, 2-bis e 3, articolo 15 quattuordecies, commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione del comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</td><td>Articolo 12, commi da 1 a 3, articolo 15 quattuordecies, commi 1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)</td><td>Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15 quattuordecies, commi da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)</td><td>Articolo 13 e articolo 15 quinquiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato)</td><td>Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15 terdecies, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)</td></tr>
<tr><td>Articolo 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza)</td><td>Articolo 15 decies, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 89 (L) (Norme di attuazione)</td><td>Articolo 21, comma 2, della legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)</td><td>Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)</td><td>Articolo 1, comma 9, e articolo 4, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)</td><td>Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 93 (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato competente)</td><td>Articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 94 (L) (Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita')</td><td>Articolo 5, commi 4 e 5, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 95 (L) (Sanzioni)</td><td>Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 96 (L) (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)</td><td>Articolo 1, commi 9 bis e 9 ter, articolo 6, comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato)</td><td>Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino alla fine del comma e comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 98 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)</td><td>Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)</td><td>Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 100 (L) (Nomina di un secondo difensore)</td><td>Articolo 9, comma 1 bis della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 101 (L) (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)</td><td>Articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 102 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)</td><td>Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 103 (L) (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)</td><td>Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 104 (L) (Compenso dell'investigatore privato)</td><td>Articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)</td><td>Articolo 7, comma 1, seconda parte, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)</td><td>Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2-bis, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 107 (L) (Effetti dell'ammissione)</td><td>Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)</td><td>Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 109 (L) (Decorrenza degli effetti)</td><td>Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato)</td><td>Articolo 14, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)</td><td>Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione)</td><td>Articolo 10, comma 1, comma 2, primo periodo e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di revoca)</td><td>Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 114 (L) (Effetti della revoca )</td><td>Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 115 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)</td><td>Articolo 12, comma 2 ter, della legge n, 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)</td><td>Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 17 dalla legge n. 60/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)</td><td>Articolo 32 bis, delle norme di attuazione al codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 18 dalla legge n. 60/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)</td><td>Articolo 1, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)</td><td>Articolo 15 bis, comma 2, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 120 (L) (Ambito di applicabilita')</td><td>Articolo 15 sexies, comma 1 e articolo 1, comma 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 121 (L) (Esclusione dal patrocinio)</td><td>Articolo 15 bis, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza)</td><td>Articolo 15 quinquies, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita')</td><td>Articolo 15 quinquies, comma 3, secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza)</td><td>Articolo 15 quater, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 125 (L) (Sanzioni)</td><td>Articolo 15 nonies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)</td><td>Articolo 15 decies, commi 1 e 2, articolo 15 undecies, commi 1 e comma 2, primo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)</td><td>Articolo 15 decies, commi da 2 a 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 128 (L) (Obbligo a carico del difensore)</td><td>Articolo 15 septiesdecies, comma 1, secondo e terzo periodo, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 129 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)</td><td>Articolo 15 duodecies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</td><td>Articolo 15 quattuordecies, comma 1, ultima espressione, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 131 (L) (Effetti dell'ammissione al patrocinio)</td><td>Articolo 15 sexies, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)</td><td>Articolo 38, regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217</td></tr>
<tr><td>Articolo 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)</td><td>Articolo 15 sexiesdecies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 134 (L) (Recupero delle spese)</td><td>Articolo 15 sexiesdecies, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, articolo 15 septiesdecies, comma 1, primo periodo, e commi da 2 a 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 135 (L) (Norme particolari per alcuni processi)</td><td>Articolo 15 sexies, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)</td><td>Articolo 15 terdecies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 137 (L) (Ambito temporale di applicabilita')</td><td>Articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 546/1992</td></tr>
<tr><td>Articolo 138 (L) (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)</td><td>Articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992</td></tr>
<tr><td>Articolo 139 (L) (Funzioni della commissione)</td><td>Articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992 e raccordo con il testo unico</td></tr>
<tr><td>Articolo 140 (L) (Nomina del difensore)</td><td>Articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo con l'articolo 12, decreto legislativo n. 546/1992</td></tr>
<tr><td>Articolo 141 (L) (Onorario e spese del difensore)</td><td>Articolo 15 quattuordecies, comma 1 e raccordo con l'articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992</td></tr>
<tr><td>Articolo 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)</td><td>Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, limitatamente all'espressione "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato"</td></tr>
<tr><td>Articolo 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184,come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)</td><td>Articolo 75, legge n. 184/1983</td></tr>
<tr><td>Articolo 144 (L) (Processo in cui e' parte un fallimento)</td><td>Articolo 16, comma 4, del regio decreto del 1923, n. 3282</td></tr>
<tr><td>Articolo 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)</td><td>Articolo 436, del regio decreto n. 2700/1865</td></tr>
<tr><td>Articolo 146 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)</td><td>Articolo 91, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</td></tr>
<tr><td>Articolo 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)</td><td>Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, su cui e' intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 46/1975</td></tr>
<tr><td>Articolo 148 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)</td></tr>
<tr><td>Articolo 149 (R) (Raccordo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati)</td><td>Articolo 84, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)</td><td>Articolo 264, comma 2, codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 152 (R) (Vendita)</td><td>Articolo 264 del codice di procedura penale e articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 153 (R) (Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)</td><td>((Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334))</td></tr>
<tr><td>Articolo 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)</td><td>Articoli 264 e 265, codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 155 (L) (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)</td><td>Articolo 265, codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 156 (R) (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)</td></tr>
<tr><td>Articolo 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 158 (L) (Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)</td><td>Articolo 39 decreto ministeriale 28 giugno 1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 del regio decreto n. 3282/1923</td></tr>
<tr><td>Articolo 159 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)</td><td>Articolo 38 regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del testo unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217</td></tr>
<tr><td>Articolo 160 (L) (Funzioni sottoposte ad annotazioni)</td><td>Articolo 131, del regio decreto n. 2641/1865; articoli 160, 209 e 242 del regio decreto n. 2701/1865;, articolo 423, del regio decreto n. 2700/1865, e articolo 28, del regio decreto n. 3282/1923</td></tr>
<tr><td>Articolo 161 (R) (Elenco registri)</td></tr>
<tr><td>Articolo 162 (R) (Attivita' dell'ufficio)</td></tr>
<tr><td>Articolo 163 (R) (Determinazione dei modelli dei registri)</td></tr>
<tr><td>Articolo 164 (R) (Rinvio)</td></tr>
<tr><td>Articolo 165 (L) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)</td><td>Articolo 7, legge n. 182/1956</td></tr>
<tr><td>Articolo 166 (L)(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)</td><td>Articoli 145 e 146 della tariffa penale, in collegamento con l'articolo 7, della legge n. 182/1956</td></tr>
<tr><td>Articolo 167 (L) (Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)</td><td>Articolo 6, comma 2, legge n. 59/1979, articolo 142, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 168 (L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)</td><td>Articolo 11, legge n. 319/1980; articolo 140, comma 1, e articolo 102, regio decreto n. 2701/1865</td></tr>
<tr><td>Articolo 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)</td></tr>
<tr><td>Articolo 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)</td><td>Articolo 11, della legge n. 319/1980</td></tr>
<tr><td>Articolo 171 (R) (Effetti del decreto di pagamento)</td></tr>
<tr><td>Articolo 172 (L) (Responsabilita')</td><td>Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/1997 che riproduce testualmente l'articolo 455, del regio decreto n. 827/1924</td></tr>
<tr><td>Articolo 173 (L) (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)</td><td>Articolo 10, commi 1, 2, 4, penultimo periodo e 5, decreto legislativo n. 237/1997</td></tr>
<tr><td>Articolo 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)</td></tr>
<tr><td>Articolo 175 (R) (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)</td></tr>
<tr><td>Articolo 176 (R) (Modalita' di pagamento)</td></tr>
<tr><td>Articolo 177 (R) (Modello di pagamento)</td><td>Articolo 10, comma 4, primo periodo, decreto legislativo n. 237/1997</td></tr>
<tr><td>Articolo 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)</td></tr>
<tr><td>Articolo 179 (R) (Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)</td></tr>
<tr><td>Articolo 180 (R) (Adempimenti dell'ufficio postale)</td></tr>
<tr><td>Articolo 181 (R) (Adempimenti del concessionario)</td></tr>
<tr><td>Articolo 182 (R) (Prospetto riepilogativo dei pagamenti)</td></tr>
<tr><td>Articolo 183 (R) (Regolazione e rimborso dei pagamenti)</td></tr>
<tr><td>Articolo 184 (R) (Versamento di ritenute e di imposte)</td></tr>
<tr><td>Articolo 185 (R) (Aperture di credito)</td></tr>
<tr><td>Articolo 186 (R) (Funzionari delegati)</td></tr>
<tr><td>Articolo 187 (R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)</td><td>Articolo 10, comma 4, ultimo periodo, decreto legislativo n. 237/1997</td></tr>
<tr><td>Articolo 188 (L) (Compensi ai concessionari)</td><td>Articolo 12, del decreto legislativo n. 237/1997</td></tr>
<tr><td>Articolo 189 (R) (Compensi a Poste Italiane S.p.a)</td><td>Articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 237/1997</td></tr>
<tr><td>Articolo 190 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)</td><td>Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126</td></tr>
<tr><td>Articolo 191 (L) (Determinazione delle modalita' di pagamento)</td><td>Articolo 9, comma 6, legge n. 488/1999</td></tr>
<tr><td>Articolo 192 (R) (Modalita' di pagamento)</td><td>Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126</td></tr>
<tr><td>Articolo 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)</td><td>Articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001 n. 466</td></tr>
<tr><td>Articolo 194 (R) (Ricevuta di versamento)</td><td>Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466, e articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126</td></tr>
<tr><td>Articolo 195 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)</td><td>Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466</td></tr>
<tr><td>Articolo 196 (L) (Determinazione delle modalita' di pagamento)</td><td>Articolo 9, comma 6 della legge 488/1999</td></tr>
<tr><td>Articolo 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)</td><td>Articoli 141 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 198 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)</td><td>Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126</td></tr>
<tr><td>Articolo 199 (L) (Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)</td><td>Articolo 144, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e art. 22 decreto ministeriale n. 334/1989</td></tr>
<tr><td>Articolo 200 (L) (Applicabilita' della procedura nel processo penale)</td><td>Articolo 691, commi 1 e 2, 660, comma 1, 692, comma 3, del codice di procedura penale; articolo 181, att. codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</td></tr>
<tr><td>Articolo 201 (L) (Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)</td><td>Articolo 35 in parte, 36, 39 comma 1, regio decreto 3282/1923</td></tr>
<tr><td>Articolo 202 (L) (Applicabilita' della procedura ad altre sanzioni pecuniarie processuali)</td><td>Articolo 664, comma 3, codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 203 (R) (Esclusione della procedura per alcuni processi)</td></tr>
<tr><td>Articolo 204 (R) (Recupero delle spese)</td></tr>
<tr><td>Articolo 205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato)</td><td>Articolo 199 att. codice di procedura penale, articolo 142, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)</td></tr>
<tr><td>Articolo 207 (R) (Recupero delle spese)</td></tr>
<tr><td>Articolo 208 (R) (Ufficio competente)</td><td>Articolo 429 regio decreto 2700/1865 e articoli 42 e 43 decreto ministeriale 1866 Istruzioni tariffa civile</td></tr>
<tr><td>Articolo 209 (R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento)</td></tr>
<tr><td>Articolo 210 (R) (Discarico automatico)</td></tr>
<tr><td>Articolo 211 (R) (Quantificazione dell'importo dovuto)</td></tr>
<tr><td>Articolo 212 (R) (Invito al pagamento)</td><td>Articolo 181, commi 1, 2 ,3, 4 disposizioni di attuazione del del codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 213 (R) (Iscrizione a ruolo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 214 (R) (Trasmissione di notizie)</td></tr>
<tr><td>Articolo 215 (R) (Sospensione amministrativa della riscossione)</td></tr>
<tr><td>Articolo 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)</td></tr>
<tr><td>Articolo 217 (R) (Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)</td><td>Articolo 138 comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59</td></tr>
<tr><td>Articolo 218 (R) (Dilazione o rateizzazione del credito)</td><td>Articolo 78 decreto ministeriale n. 1866 Istruzioni tariffa penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 219 (R) (Annullamento per irreperibilita')</td></tr>
<tr><td>Articolo 220 (R) (Annullamento per insussistenza)</td></tr>
<tr><td>Articolo 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)</td></tr>
<tr><td>Articolo 222 (L) (Adempimento spontaneo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 223 (L) (Riscossione mediante ruolo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 224 (L) (Riscossione coattiva)</td></tr>
<tr><td>Articolo 225 (L) (Esenzioni)</td></tr>
<tr><td>Articolo 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)</td></tr>
<tr><td>Articolo 227 (L) (Concessionari)</td></tr>
<tr><td>Articolo 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)</td><td>Articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre 2000</td></tr>
<tr><td>Articolo 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)</td></tr>
<tr><td>Articolo 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)</td><td>Articolo 1, legge n. 89/1989 e articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre 2000</td></tr>
<tr><td>Articolo 231 (R) (Reiscrizione a ruolo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)</td><td>Articoli 237 e 238 regio decreto 23/12/1865 n. 2701, articolo 78 decreto ministeriale 1866 istruzioni tariffa penale, come incisi dall'articolo 5, lett. e) regio decreto n. 200/1922</td></tr>
<tr><td>Articolo 233 (R) (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)</td><td>Articolo 79, decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 1866</td></tr>
<tr><td>Articolo 234 (R) (Riscossione delle spese)</td><td>Articolo 6, regio decreto n. 85/1922</td></tr>
<tr><td>Articolo 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)</td><td>Articolo 660 codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate)</td><td>Articolo 181, comma 3, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)</td><td>Articolo 182, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, articolo 660, comma 2, prima parte codice di procedura penale, articolo 42 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274</td></tr>
<tr><td>Articolo 238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie)</td><td>Articolo 660, commi 2, 3, 4 e 5 codice di procedura penale; articolo 182, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale</td></tr>
<tr><td>Articolo 239 (R) (Comunicazioni)</td></tr>
<tr><td>Articolo 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)</td><td>Articolo 75, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</td></tr>
<tr><td>Articolo 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)</td><td>Articolo 660, comma 1, codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</td></tr>
<tr><td>Articolo 242 (R) (Raccordo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)</td><td>Articolo 138, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59</td></tr>
<tr><td>Articolo 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)</td></tr>
<tr><td>Articolo 245 (L) (Privilegi)</td><td>Articolo 137 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)</td><td>Articolo 139 DPR n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 247 (R) (Ufficio competente)</td></tr>
<tr><td>Articolo 248 (R) (Invito al pagamento)</td><td>Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91 e articolo 9, comma 5, ultimo periodo, stessa legge</td></tr>
<tr><td>Articolo 249 (R) (Norme applicabili)</td></tr>
<tr><td>Articolo 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato)</td></tr>
<tr><td>Articolo 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)</td></tr>
<tr><td>Articolo 252 (L) (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)</td><td>Articolo 23, comma 8, ultima parte del 3° periodo, legge n. 1034/1971, come modificato dall'articolo 1, comma 3, legge n. 205/2000</td></tr>
<tr><td>Articolo 253 (R) (Determinazione dell'importo e pagamento)</td></tr>
<tr><td>Articolo 254 (R) (Imposta di bollo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)</td></tr>
<tr><td>Articolo 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)</td></tr>
<tr><td>Articolo 257 (L) (Tassa fissa)</td><td>Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161; articolo 5, legge 25 aprile 1957, n. 283</td></tr>
<tr><td>Articolo 258 (R) (Modalita' di pagamento)</td><td>Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161</td></tr>
<tr><td>Articolo 259 (L) (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)</td><td>Articolo 5, comma 3, 2° periodo, legge n. 205/2000</td></tr>
<tr><td>Articolo 260 (R) (Imposta di bollo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla corte di cassazione)</td></tr>
<tr><td>Articolo 262 (L) (Diritto di copia)</td><td>Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992</td></tr>
<tr><td>Articolo 263 (L) (Esenzione)</td><td>Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992</td></tr>
<tr><td>Articolo 264 (R) (Modalita' di pagamento)</td><td>Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992</td></tr>
<tr><td>Articolo 265 (L) (Contributo unificato)</td><td>Articolo 9, comma 11, della legge 23.12.1999, n. 488, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91; articolo 5 bis, legge n. 89/2001, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91; articolo 4, decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002 n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 266 (R) (Raccordo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformita')</td><td>Articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e tabella B allegata, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989</td></tr>
<tr><td>Articolo 268 (L) (Diritto di copia autentica)</td><td>Articolo 3, comma 1, lett. c) n. 1 e tabella A allegata, come modificata dalla tabella I, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989</td></tr>
<tr><td>Articolo 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)</td><td>Articolo 3, comma 3, della legge n. 525/1996 e tabella III allegata, come modificata dall'articolo 145, comma 69, della legge n. 388/2000</td></tr>
<tr><td>Articolo 270 (L) (Copia urgente su supporto cartaceo)</td><td>n. 14, della tabella allegata legge n. 900/1976)</td></tr>
<tr><td>Articolo 271 (L) (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)</td><td>Articolo 3, comma 4, della legge n. 525/1996</td></tr>
<tr><td>Articolo 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)</td><td>((Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, parte del secondo comma, commi terzo e quarto e ultima parte del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo, terzo e quarto periodo))</td></tr>
<tr><td>Articolo 273 (L) (Diritto di certificato)</td><td>n. 4, lettere a) e b),Tabella allegata alla legge n. 900/1976 e articolo 10, comma 1, della legge n. 99/1989, come modificati dalla legge n. 525/1996</td></tr>
<tr><td>Articolo 274 (L) (Adeguamento periodico degli importi)</td><td>Articolo 3 bis, della legge n. 525/1996</td></tr>
<tr><td>Articolo 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato)</td></tr>
<tr><td>Articolo 276 (R) (Determinazione dell'indennita' di custodia)</td></tr>
<tr><td>Articolo 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)</td></tr>
<tr><td>Articolo 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)</td><td>Articolo 15 noniesdecies, comma 2 della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 280 (R) (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)</td></tr>
<tr><td>Articolo 281 (R) (Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)</td></tr>
<tr><td>Articolo 282 (R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)</td></tr>
<tr><td>Articolo 283 (R) (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)</td><td>Articolo 142, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959</td></tr>
<tr><td>Articolo 284 (R) (Raccordo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 285 (R) (Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)</td><td>Articolo 1, della legge n. 59/1979; articolo 2, della legge n. 99/1989; articolo 9, comma 11 bis, legge n. 488/1999, introdotto dal decreto-legge n. 28/2002, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91</td></tr>
<tr><td>Articolo 286 (R) (Modalita' di pagamento della copia su compact disk)</td></tr>
<tr><td>Articolo 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)</td></tr>
<tr><td>Articolo 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)</td><td>Articolo 1, legge n. 89/1989</td></tr>
<tr><td>Articolo 289 (L) (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)</td><td>Articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973</td></tr>
<tr><td>Articolo 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)</td></tr>
<tr><td>Articolo 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)</td></tr>
<tr><td>Articolo 292 (R) (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)</td></tr>
<tr><td>Articolo 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)</td></tr>
<tr><td>Articolo 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)</td><td>Articolo 18, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001</td></tr>
<tr><td>Articolo 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)</td></tr>
<tr><td>Articolo 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)</td></tr>
<tr><td>Articolo 297 (R) (Non applicabilita' di norme)</td></tr>
<tr><td>Articolo 298 (L) (Norme che restano abrogate)</td></tr>
<tr><td>Articolo 299 (L) (Abrogazioni di norme primarie)</td></tr>
<tr><td>Articolo 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)</td></tr>
<tr><td>Articolo 301 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)</td></tr>
<tr><td>Articolo 302 (L) (Entrata in vigore)</td></tr>
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🚀 PROMEMORIA FINALE: Il tuo obiettivo è COPRIRE QUANTI PIÙ CAPITOLI POSSIBILE! Non fermarti prematuramente - continua finché non hai coperto TUTTI i capitoli o raggiunto il limite di 500. Ogni capitolo non coperto è un'opportunità persa. IN BOCCA AL LUPO!
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            },
            "allChaptersCovered": {
                "type": "boolean",
                "description": "Whether all chapters in the document have been covered"
            }
        },
        "required": [
            "documentCategory",
            "categoryReason",
            "chapters",
            "allChaptersCovered"
        ]
    }
}
JSON Schema (Response Format):
Note: This is the structured output schema that the AI model must follow when generating questions.
{
    "type": "object",
    "properties": {
        "documentCategory": {
            "type": "string",
            "description": "Document category classification",
            "enum": [
                "daily_relevant_law",
                "daily_relevant_regulation",
                "daily_relevant_procedure",
                "decision_salary",
                "decision_approval",
                "decision_modification",
                "decision_other",
                "uncategorized"
            ]
        },
        "categoryReason": {
            "type": "string",
            "description": "Explanation for the categorization (max 50 words)"
        },
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            "type": "array",
            "items": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "chapter": {
                        "type": "string",
                        "description": "Chapter or article name with short description"
                    },
                    "questions": {
                        "type": "array",
                        "items": {
                            "type": "object",
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                                "q": {
                                    "type": "string",
                                    "description": "The question text in Romanian"
                                },
                                "s": {
                                    "type": "integer",
                                    "description": "Start element number"
                                },
                                "e": {
                                    "type": "integer",
                                    "description": "End element number"
                                }
                            },
                            "required": [
                                "q",
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                        }
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                },
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                    "chapter",
                    "questions"
                ]
            },
            "maxItems": 500
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        "allChaptersCovered": {
            "type": "boolean",
            "description": "Whether all chapters in the document have been covered"
        }
    },
    "required": [
        "documentCategory",
        "categoryReason",
        "chapters",
        "allChaptersCovered"
    ]
}